Lo scambio dei punti maturati nell’ambito di un’operazione a premi con punti che permetteranno di ottenere premi dal catalogo di una diversa operazione non configura il riconoscimento di un premio e, quindi, il valore dei punti assegnati non deve essere assoggettato a tassazione.
È quanto afferma – a parziale modifica della risoluzione n. 101/2012 – la risoluzione n. 23/E del 19 febbraio 2014, alla luce di un recente parere del ministero dello Sviluppo economico (Mise), al quale sono stati attribuiti i poteri di vigilanza e di controllo nell’ambito delle operazioni a premio.

Nel precedente documento di prassi, l’Agenzia delle entrate, rispondendo a un interpello, nel presupposto – prospettato dal contribuente – che i punti ottenuti in cambio di altri “bollini” (legati a un diverso concorso o diverso catalogo regali) fossero di per sé dei premi, aveva chiarito che sul corrispettivo pattuito per il trasferimento dei punti era dovuta l’imposta sostitutiva del 20% (articolo 19, comma 8, legge 449/1997).

Il Mise, con parere espresso l’estate scorsa, ha precisato che la documentazione degli acquisti effettuati (prove d’acquisto o “punti” o “bollini”), da sola, non ha alcun valore concreto e non è idonea a rappresentare il diritto maturato al conseguimento del premio, se non ricorrono anche le seguenti condizioni:
acquisto dei previsti quantitativi di prodotti e/o servizi promozionali
raccolta delle dovute prove per vedersi corrisposto il premio voluto
presentazione, entro la durata dell’operazione, delle specifiche prove richieste per vedersi corrisposto il premio.
“Nella promessa al pubblico” – puntualizza il Mise – “la c.d. condicio iuris è, piuttosto, una condicio facti che si concretizza come vincolo e diviene efficace (quindi produttiva degli effetti obbligatori) soltanto quando il promissario comunica e dimostra di trovarsi nella posizione indicata nella promessa o di aver compiuto integralmente l’attività richiesta.”
Ne consegue che i partecipanti avranno diritto al premio solo quando dimostreranno di aver acquistato i previsti quantitativi di beni e/o servizi promozionati, di aver raccolto le prove degli acquisti nel modo stabilito dal regolamento del concorso e di averle presentate entro il termine fissato per la richiesta del premio corrispondente.

Pertanto – conclude la risoluzione 23/2014 – lo scambio dei punti maturati nell’ambito di un’operazione a premio con punti di un’altra operazione, pure a premio, non configura il riconoscimento di un “premio”. È quindi da escludere l’applicazione dell’imposta sostitutiva al valore dei punti assegnati.


Fonte: Agenzia Entrate

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