Protagonista del contenzioso è una società di diritto bulgaro la cui attività principale è costituita dal commercio all’ingrosso di forniture di ufficio e di materiale pubblicitario. In conseguenza di un controllo fiscale, l’Amministrazione tributaria centrale ha ritenuto opportuno soffermarsi sulla detrazione dell’imposta sul valore aggiunto sulla base di talune fatture emesse ai fornitori.

Il procedimento principale
La domanda di pronuncia pregiudiziale è stata sollevata, infatti, nell’ambito di una controversia insorta a seguito di un avviso di accertamento in rettifica  con il quale è stato fatto diniego di una detrazione, sotto forma di credito di imposta, dell’Iva indicata in fattura. Il rilievo delle autorità finanziarie nazionali è basato sulla mancanza delle risorse materiali allo svolgimento dell’attività a fronte di quanto indicato nel documento contabile.

La posizione dell’Amministrazione fiscale
I fornitori sono stati ritenuti non sufficientemente attrezzati per l’effettuazione delle prestazioni indicate in fattura. Ecco che allora, ne è scaturito un avviso di accertamento in rettifica basato sul dubbio di veridicità delle prestazioni. Il possesso di fatture regolari non giustifica il diritto a detrazione in mancanza di elementi contabili ad esse riferite nonché delle risorse necessarie all’effettuazione delle prestazioni fatturate. L’Amministrazione fiscale, nel suo avviso di accertamento, ha evidenziato la sussistenza di elementi nuovi a supporto della sua decisione di negare la detrazione dell’Iva indicata nelle suddette fatture. La società ricorrente procedeva ad impugnare l’avviso giustificando la propria posizione sulla base del possesso di regolari fatture.  Tanto considerato il giudice del rinvio decideva di sospendere il procedimento e di sottoporre le questioni sorte sulla possibilità di esercitare o meno il diritto a detrazione al vaglio dei giudici europei.

Le questioni pregiudiziali
Le questioni pregiudiziali sono state raggruppate e trattate congiuntamente in considerazione della loro omogeneità normativa ai sensi della direttiva 2006/112/CE. Pertanto, è stato rilevato come l’indicazione in fattura dell’Iva non sia sufficiente alla detraibilità della stessa imposta laddove il soggetto non sia in possesso delle risorse necessarie allo svolgimento delle prestazioni fatturate e, per di più, non abbia assolto ad alcun onere di contabilizzazione. Nella circostanza di cui alla fattispecie principale occorre accertare d’ufficio l’esistenza di un comportamento riconducibile ad evasione fiscale? Gli Stati membri possono imporre l’osservanza della normativa contabile nazionale e internazionale al fine di assicurare l’esatta riscossione delle imposte?

Sulle questioni pregiudiziali
Il diritto dei soggetti passivi di beneficiare del meccanismo di detrazione dell’imposta sul valore aggiunto versata a monte, da quella risultante a debito, come più volte ricordato dalla stessa Corte è uno dei principi fondamentali su cui si basa la normativa comunitaria dell’Iva. Proprio, in quanto risultante essere un meccanismo parte integrante dell’imposta, esso non può essere soggetto a limitazione e, come da disposizioni, l’esercizio della detrazione spetta tutte le volte in cui si ha un imposta gravante sulle operazioni a monte. La direttiva 2006/112/CE per altro verso, condanna e sancisce come proprio obiettivo quello di una lotta alla evasione ed elusione fiscale esercitata in tutte le sue forme. In tale lotta rientrano anche atteggiamenti sulla base dei quali si è esercitato il diritto a detrazione sulla base di fatture regolari si, ma emesse in maniera fraudolenta o abusiva. Sulla base di questa considerazione i togati europei hanno affermato come sia possibile, alla presenza di elementi oggettivi di prova, negare il diritto in questione laddove esercitato sulla base di documentazione solo formalmente regolare. Resta fermo il fatto che l’esercizio del diniego della detrazione costituisce una eccezione  e pertanto deve essere comprovata da elementi oggettivi. Inoltre, la presenza di elementi nuovi legittima gli Stati membri di richiedere ai giudici nazionali di procedere ad una verifica di ufficio della sussistenza di comportamenti evasione fiscale. Questo ragionamento, seguito dai giudici europei, è valevole anche verso il richiamo al rispetto di norme contabili sovrannazionali quali i principi contabili internazionali.

La pronuncia della Corte
I giudici della settima sezione della Corte di giustizia europea si sono espressi sostanzialmente respingendo le richieste della parte ricorrente. La direttiva 2006/112/CE osta alla detrazione dell’imposta laddove seppur essendo la stessa indicata in fattura, non sia accompagnata dalla sussistenza di elementi contabili regolarmente registrati e dalla mancanza di risorse materiali e degli attivi necessari. Per altro verso, giudici e autorità nazionali sono in dovere di negare un beneficio, seppur previsto dalla legge, laddove tale beneficio, che nel caso di specie è la detrazione dell’imposta sul valore aggiunto, in presenza di circostanze fraudolente o abusive nell’esercizio del diritto. Infine, ogni Stato membro nei limiti di quanto previsto dalla richiamata direttiva, può imporre ai soggetti passivi il rispetto dei principi contabili nazionali e internazionali.


Fonte: Agenzia Entrate

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