Le convenzioni concluse dai coniugi in sede di separazione personale, contenenti attribuzioni patrimoniali da parte dell’uno nei confronti dell’altro relative a beni mobili o immobili, non sono né legate alla presenza di un corrispettivo né costituiscono propriamente donazioni, ma rispondono, di norma, al peculiare spirito di sistemazione dei rapporti in occasione dell’evento di “separazione consensuale” (il fenomeno acquista ancora maggiore tipicità in sede di divorzio congiunto), in funzione della complessiva sistemazione “solutorio-compensativa” di tutta la serie di possibili rapporti aventi significati patrimoniali maturati nel corso della convivenza matrimoniale (cfr. Cass. n. 5741 del 2004; 5473 del 2006). Da tanto, consegue che il regolamento concordato fra i coniugi, pur acquistando efficacia giuridica solo in seguito al provvedimento di omologazione (Cass. n. 9174 del 2008), trova la sua fonte nell’accordo delle parti: il trasferimento di un bene attuato mediante la fattispecie complessa cui dà vita il procedimento di cui all’art. 711 c.p.c. costituisce, comunque, un trasferimento riconducibile alla volontà del cedente.

Sentenza n. 2263 del 3 febbraio 2014 (udienza 4 dicembre 2013)
Cassazione civile, sezione V – Pres. Merone Antonio – Est. Sambito Maria Giovanna C.
Imposta registro – Decadenza agevolazioni prima casa – Separazione personale – Convenzioni tra coniugi – Trasferimento immobili – Trova titolo nel regolamento coniugi e non nella successivo provvedimento di omologazione

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