La Legge di Stabilità 2014, introducendo il nuovo comma 1-bis all’art. 7-bis del D.Lgs. n. 241/1997, prevede che la sanzione da € 516 a € 5.164, prevista per intermediari e CAF in caso di tardiva o omessa trasmissione telematica delle dichiarazioni, è estesa a tutte le dichiarazioni e gli altri atti per i quali gli intermediari hanno assunto l’impegno di invio telematico (ad esempio, anche l'invio telematico dei contratti di locazione). Viene poi modificato l’art. 39 del D.Lgs. n. 241/1997, prevedendo la sospensione, per un periodo da 3 a 12 mesi, dell’autorizzazione dell’attività di assistenza fiscale nei confronti dei CAF nel caso di gravi e ripetute violazioni di norme tributarie e contributive o nel caso in cui vengano forniti all’Amministrazione finanziaria documenti falsi o incompleti rispetto a quelli forniti dal contribuente. Se le violazioni sono particolarmente gravi, l’attività di assistenza è revocata e, nei casi di particolare gravità, è disposta la sospensione cautelare. Viene poi prevista una sanzione da € 516 a € 5.165 se l’attività non è svolta nel rispetto di adeguati livelli di servizio, che saranno definiti dall’Agenzia delle Entrate con un apposito Provvedimento.

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