A pochi giorni dall’ultima data utile per il pagamento della mini Imu e della maggiorazione Tares (24 gennaio), il ministero dell’Economia e delle Finanze fornisce ulteriori chiarimenti sull’applicazione dei due tributi pubblicando, on line, le risposte alle domande più frequenti poste dai professionisti e da coloro che mettono a punto i software per il calcolo degli importi da versare.

La parte del leone spetta alla mini imposta municipale sulla casa.
Già dalle prime risposte, appare subito chiaro che la recente evoluzione normativa non ha comportato modifiche alle regole base di applicazione confermando criteri generali, in larga parte, assorbiti dalla normativa Ici.

Ad aprire l’elenco, soluzioni a quesiti molto semplici, di carattere procedurale, riguardanti le modalità di compilazione della delega di pagamento.
Viene così precisato che i codici tributo da inserire nel modello F24 sono gli stessi già utilizzati negli anni 2012 e 2013. Ad esempio, per l’abitazione principale, il codice tributo è il 3912.

Rimanendo sul modello, c’è poi da barrare la casella del saldo (e non quella dell’acconto), mentre nel campo “rateazione” va indicato il valore “0101” per i pagamenti eseguiti con il codice tributo 3912, mentre per gli altri pagamenti lo stesso campo non deve essere compilato.
Non può, invece, restare vuota la casella relativa alla detrazione, dove trova posto (anche se ininfluente per il calcolo dell’imposta dovuta) lo sconto effettivo relativo al 2013 che, specifica il chiarimento, può essere stato aumentato dal Comune.
Stessa sorte per lo spazio dedicato al numero degli immobili che, in ogni caso, va riempito.

Cambiando argomento, nulla di nuovo per quanto riguarda l’importo minimo al di sotto del quale il pagamento non va effettuato. Quindi, a meno che il regolamento comunale non abbia stabilito diversamente, il tributo è dovuto soltanto se pari o superiore a 12 euro. Tale importo è riferito al totale dell’imposta dovuta per tutti gli immobili situati nello stesso comune.
Nessun limite, invece, per la riscossione coattiva.

Più aventi nell’elenco, soluzioni a casi più specifici.
Il primo riguarda il pagamento della mini Imu relativa alle abitazioni appartenenti al personale delle forze armate (o altri soggetti indicati dall’articolo 2, comma 5, del Dl 10272013), equiparate all’“abitazione principale” dall’1 luglio 2013. Questo il criterio da seguire:
prima rata dovuta e versata sulla base del 50% dell’importo pagato nel 2012, in quanto non ancora esenti come abitazioni principali
seconda rata non dovuta poiché equiparata ad abitazione principale
l’eventuale mini Imu è data dalla differenza tra l’imposta municipale calcolata con aliquote e detrazione 2013 per il semestre luglio/dicembre 2013 e quella con aliquote e detrazione di base, corrispondente allo stesso periodo
da calcolare, infine, il possibile conguaglio sulla prima rata nel caso di variazione delle aliquote 2013.
Non può essere considerata mini Imu, invece, il tributo riguardante i terreni agricoli non di proprietà e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, la cui normativa è cambiata con la legge di stabilità 2014. In questo caso, infatti, l’appuntamento in cassa si riferisce all’ordinario versamento della seconda rata e del saldo della prima. Quindi, per calcolare l’imposta occorre determinare:
la prima rata non dovuta, pari al 50% dell’importo versato nel 2012
la seconda rata dovuta più il saldo sulla prima rata. La somma è pari alla differenza tra l’imposta annuale 2013 e la prima rata non versata.
In ogni caso, l’eventuale insufficiente versamento può essere regolarizzato senza sanzioni e interessi fino al prossimo 16 giugno (comma 728, dell’articolo unico, legge di stabilità 2014).

Al punto 8, è precisato che le rendite su cui calcolare la mini Imu sono quelle in vigore per l’anno 2013, così come risultano in Catasto.

Sì, poi al ravvedimento operoso per mini Imu e maggiorazione Tares: quindi, chi sbaglia può rimediare con conseguenze minime.

Ancora due quesiti risolti per l’Imu: usufruiscono entrambi dell’esenzione i coniugi che stabiliscono l’abitazione principale in comuni diversi e, inoltre, non perde l’agevolazione la “prima casa” parzialmente locata.

E se il bollettino o l’F24 per la maggiorazione Tares da versare entro il 24 gennaio non arriva in tempo? Nessun problema e nessuna sanzione per il ritardato pagamento “incolpevole”, lo conferma anche l’articolo 10 dello Statuto del contribuente.


Fonte: Agenzia Entrate

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