In tema di compensazione fiscale, i giudici di legittimità, con la sentenza n. 27578 del 10 dicembre 2013, hanno accolto le doglianze dell’Agenzia delle Entrate, richiamando al riguardo, in relazione all’Iva, il combinato disposto degli articoli 30 e 55 del Dpr 633/1972.
La stessa Corte, con la medesima decisione, ha inoltre rigettato il ricorso incidentale del contribuente vertente sulla legittimità della notifica della cartella esattoriale oggetto di giudizio.

La vicenda processuale di merito
L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato a un unico motivo, avverso una sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto con la quale, rigettando l’appello proposto dalla medesima Agenzia contro la decisione pronunziata dalla Commissione di primo grado, era stata accolta, per contro, l’opposizione di una società alla cartella di pagamento inerente l’omesso versamento di imposte per l’anno d’imposta 2002.
In particolare, il giudice d’appello, da un lato aveva accertato la regolarità – sotto i profili della motivazione e del procedimento amministrativo riguardante la sua emissione – dell’atto esecutivo (cartella di pagamento) emesso dall’Amministrazione, dall’altro esponeva che l’appellante Agenzia, in sostanza, non aveva contestato la legittimità del credito d’imposta, relativo all’annualità precedente 2001, portato in compensazione dall’appellata nell’anno successivo.
La società contribuente resisteva con controricorso, svolgendo, a sua volta, ricorso incidentale affidato anch’esso a un unico motivo.

La decisione
La Cassazione ha emesso, a conclusione dell’iter processuale suindicato, l’ordinanza n. 27578, procedendo, in via preliminare, alla riunione dei ricorsi in applicazione dell’articolo 335 cpc, il quale espressamente stabilisce che “Tutte le impugnazioni proposte separatamente contro la stessa sentenza debbono essere riunite, anche d’ufficio, in un solo processo”.

Ricorso principale dell’Agenzia delle Entrate
L’Amministrazione deduceva violazione di norme di legge in quanto il giudice di gravame non aveva espressamente considerato il fatto in base al quale, con riferimento al credito d’imposta maturato nel 2001, si era verificata la doppia circostanza di omissione nel versamento dei relativi tributi e di mancata presentazione della relativa dichiarazione annuale dei redditi.

Veniva, altresì, fatto rilevare che era stata omessa la presentazione della dichiarazione integrativa (per l’anno 2001) entro il termine di presentazione di quella dell’anno successivo (2002) con la conseguenza, a detta della ricorrente Agenzia, che il credito indicato in compensazione per il debito fiscale relativo a quest’ultima annualità non poteva più essere portato in detrazione ma se ne poteva, eventualmente, chiedere solo il rimborso ex articolo 38 del Dpr 602/1973, a mente del quale il termine di decadenza per la presentazione della relativa istanza è di 48 mesi dalla sua maturazione (termine ampiamente scaduto, nel caso di specie, in quanto il contribuente aveva provveduto a impugnare la cartella esattoriale solo il 29 gennaio 2007).

La Corte accoglieva pienamente il ricorso principale, fondandolo sul combinato disposto degli articoli 30 e 55 del Dpr 633/1972.
In base a tali norme, il comportamento tenuto dal contribuente (omessa presentazione della prescritta dichiarazione annuale) ha esposto lo stesso sia alla possibilità di attivazione, da parte dell’Amministrazione finanziaria, dell’accertamento induttivo sia all’impossibilità implicita di recuperare il credito eventualmente maturato attraverso i meccanismi della detrazione o della compensazione.
L’unico rimedio consentito, in detta ipotesi, rimane quello della richiesta di rimborso ex articolo 38 del Dpr 602/1973 entro i termini di decadenza e con gli effetti sopra richiamati (cfr Cassazione 4531/2013 e 16477/2004).

La ratio della disciplina normativa da ultimo richiamata si deve rinvenire nella possibilità, da riconoscere all’Amministrazione finanziaria, di poter concretamente esercitare la specifica funzione di controllo sulla correttezza delle liquidazioni Iva, funzione concretamente inficiata, come nel caso de quo, dal riscontro dell’inosservanza dell’obbligo di presentazione della dichiarazione annuale (cfr Cassazione 20040/2011 e 21947/2007).
Pertanto, i giudici di legittimità hanno deciso per l’accoglimento del presente motivo di ricorso dichiarando, sul punto, motivata in senso non giuridicamente corretto la pronunzia del giudice di appello.

Ricorso incidentale condizionato del contribuente
La società contribuente lamentava l’inesistenza della notifica della cartella di pagamento in quanto a essa risultava assente la relata, sicché l’autore e le modalità di notifica stessa non potevano essere individuate per mancanza di qualsivoglia indicazione al riguardo.
La censura di parte veniva ritenuta dalla Cassazione inammissibile e infondata, in quanto la notifica della cartella esattoriale risulta espressamente disciplinata dall’articolo 26 del Dpr 602/1973, il quale dispone chiaramente che, quando la consegna avviene a mani proprie del destinatario, non è richiesta la sottoscrizione da parte del consegnatario.
L’articolo 26 assume carattere di specialità nei confronti dell’articolo127 del Dpr 43/1998, il quale, per la notifica degli atti e provvedimenti ivi indicati, opera un rinvio all’articolo 60 del Dpr 600/1973 che, a sua volta, stabilisce che i messi notificatori devono far sottoscrivere l’atto o l’avviso dal consegnatario ovvero indicare i motivi della mancata firma. L’articolo 127 del Dpr 43, pertanto, non può trovare applicazione nell’ipotesi concreta di notifica di cartella di pagamento.

Un aspetto interessante riguardante tale ultimo rapporto inerisce gli eventuali problemi di legittimità costituzionale, avuto riguardo al confronto che lega i messi notificatori ai concessionari del servizio di riscossione. Dette incertezze vengono superate in quanto i messi sono tenuti alla corretta testimonianza dei fatti indicati come veritieri nelle relate di notifica ed esposti, nelle ipotesi di loro inosservanza, a sanzioni penali; come nel caso di specie, ove, peraltro, comunque l’atto aveva raggiunto il suo scopo (cfr Cassazione 14105/2000).


Fonte: Agenzia Entrate

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