La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sulla interpretazione della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio in materia di Iva. L’ambito della controversia è costituito dalla determinazione della base imponibile dell’imposta, in considerazione di una riduzione di prezzo concessa al consumatore finale e coperta da una riduzione del prezzo di intermediazione.

Il procedimento principale
La parte convenuta è una società, che in qualità di intermediario, opera sul territorio tedesco ed effettua prestazioni di servizi in regime di sesta direttiva ma che, in parte, sono considerate esenti e in parte imponibili ai fini Iva. Sul fronte delle operazioni imponibili, la società gestisce prestazioni di servizi di viaggio che, in quanto tali, rientrano in un regime particolare di cui all’articolo 26 della direttiva ma che sulle prestazioni di cui alla fattispecie principale non trova applicazione. Di fatto, la società fornisce ai tour operators prestazioni di servizi di intermediazione ricevendo, per contro, le commissioni pattuite. Nell’ambito di tale scambio di prestazioni, la società convenuta ha concesso riduzioni di prezzo finanziate con parte dell’incasso dalle commissioni spettanti.  In virtù di tali riduzioni, appunto, veniva richiesta la restituzione dell’Iva assolta in un primo momento sull’intero ammontare delle commissioni percepite in modo da far valere le suddette riduzioni ai fini di una determinazione della base imponibile decurtata degli importi non percepiti. L’Amministrazione finanziaria tedesca, riconosceva l’accoglimento della domanda di riduzione soltanto per le prestazioni di servizi rientranti nel regime di cui all’articolo 26 e non anche per la parte delle prestazioni esenti dall’Iva. Successivamente veniva presentato un reclamo contro tale decisione che, rimasto senza esito, portava alla presentazione di un ricorso alla sezione tributaria del Tribunale. Il ricorso veniva impugnato, dall’Amministrazione ricorrente, dinanzi al giudice nazionale, che, in primo luogo, ha da subito nutrito dubbi sull’ammissibilità della riduzione della base imponibile sulla base del principio di neutralità dato che le prestazioni hanno natura diversa con conseguente diverso trattamento fiscale.  Ne conseguono dubbi in merito alle modalità con cui l’agenzia di viaggi convenuta e l’Amministrazione finanziaria competente possano determinare la parte di prestazioni da considerarsi esenti e la parte delle prestazioni imponibili e rientranti nel regime di cui all’articolo 26. Alla stregua di tale considerazioni il giudice del rinvio sospendeva il procedimento per sollevare la questione dinanzi alla Corte di giustizia europea.

La questione pregiudiziale
In ordine alla determinazione della base imponibile in considerazione della riduzione dei prezzi e, pertanto, della conseguente riduzione della stessa base imponibile, il dubbio sollevato dal giudice del rinvio riguarda se i suddetti criteri di riduzione siano applicabili nel caso di specie laddove un’agenzia di viaggi, che opera quale intermediario, conceda al consumatore finale una riduzione sul prezzo della prestazione principale fornita al tour operator.

Sulla questione pregiudiziale
Occorre premettere, sottolineano i togati europei, che, in base all’articolo 11, parte A, paragrafo 1, lettera a), della sesta direttiva, le forniture di beni e le prestazioni di servizi determinano la base imponibile comprendendo tutto ciò che sia corrispettivo versato o da versare al prestatore di servizi o al fornitore del bene. Rientrano in tale computo anche eventuali sovvenzioni che siano direttamente connesse al prezzo finale. La circostanza che la riduzione di prezzo al consumatore finale sia finanziata con una riduzione della provvigione senza andare a incidere sul prezzo delle prestazioni di servizi fornite dal tour operator e su quello del servizio fornito dall’agenzia viaggi implica il mancato richiamo ai principi alla stregua dei quali richiedere la rideterminazione della base imponibile Iva. Occorre sottolineare, infine, come il tour operator non concede alcuno sconto all’agenzia viaggi e, pertanto, lo stesso riceve il prezzo pattuito da quest’ultima. Tutto ciò a prescindere della riduzione di prezzo concessa dall’agenzia ai singoli consumatori.

Il giudizio finale
I giudici della prima sezione della Corte si sono pronunciati accogliendo il presente ricorso sulla questione relativa alla determinazione della base imponibile Iva nella fattispecie di una agenzia di viaggi, operante in qualità di intermediario che, di propria iniziativa e a proprie spese, conceda al consumatore finale una riduzione di prezzo sulla prestazione principale. In conformità all’articolo 11, parte A, paragrafo 1, lettera a), della sesta direttiva, la riduzione di prezzo non comporta la riduzione della base imponibile tanto ai fini della prestazione principale quanto ai fini del servizio di intermediazione.


Fonte: Agenzia Entrate

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