Ove si proceda alla riscossione del tributo a carico degli eredi, la formazione del ruolo, disciplinata dal Dpr n. 602 del 1973, articolo 12, va operata al nome del contribuente, pur dopo il suo decesso, mentre per la notificazione della cartella di pagamento, ai sensi del Dpr n. 600 del 1973, articolo 65, la stessa va notificata agli eredi personalmente e nel loro domicilio solo ove essi abbiano dato tempestiva comunicazione del decesso del contribuente utilizzando le forme previste dall’articolo 65, potendosi diversamente operare la notificazione agli eredi collettivamente ed impersonalmente nel domicilio del defunto, senza limiti di tempo (cfr Cassazione 5411/1988, 3415/2009 e 15417/2009).

Sentenza n. 228 del 9 gennaio 2014 (udienza 13 novembre 2013)
Cassazione civile, sezione V – Pres. Cappabianca Aurelio – Est. Iofrida Giulia
Dpr n. 602 del 1973, articolo 12 – Riscossione tributo a carico degli eredi – Ruolo a nome del contribuente deceduto – Dpr n. 600 del 1973, articolo 65 – Notificazione cartella - agli eredi personalmente se hanno dato tempestiva comunicazione decesso – In mancanza - notificazione impersonale nel domicilio del defunto senza limiti temporali

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