Una società cederà come pagamento a una ditta di costruzioni una porzione del fabbricato, che ha avuto l’incarico di realizzare, secondo la formula della datio in solutum. Ci sarà plusvalenza?

Per datio in solutum si intende l’estinzione di un debito pecuniario attraverso il trasferimento della proprietà di un bene (articolo 1197 cc). Ai fini della possibile generazione di plusvalenze patrimoniali, tale fattispecie è equiparata alle cessioni a titolo oneroso (articolo 86, comma 1, lettera a, del Tuir). A questo scopo sarà necessario assumere come riferimento il valore normale del bene immobile ceduto, dal quale andrà detratto il valore fiscalmente riconosciuto. L’eventuale differenza costituirà la plusvalenza.


Fonte: Agenzia Entrate

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