Il comma 127 dell’articolo unico della legge n. 147/2013 (“Stabilità 2014”) rimodula le detrazioni Irpef per i redditi di lavoro dipendente: il risultato è un cuneo fiscale più leggero e più soldi in busta paga.
Il comma 132, invece, interviene in materia di Irap, prevedendo una deduzione, fino a 15mila euro, del costo di ogni nuovo assunto con contratto a tempo indeterminato, che determina incremento del numero dei lavoratori impiegati.

Detrazioni per redditi di lavoro dipendente
Aumentano le detrazioni Irpef per i lavoratori dipendenti (pensionati esclusi) e alcuni assimilati, attraverso la riformulazione dell’articolo 13 del Tuir. Nel dettaglio:
passa da 1.840 a 1.880 euro la detrazione, da rapportare al periodo di lavoro nell’anno, spettante a chi ha reddito complessivo non superiore a 8mila euro. Confermati a 690 euro e a 1.380 euro gli importi minimi spettanti, rispettivamente, per i rapporti di lavoro a tempo indeterminato e quelli a tempo determinato
cambiano i termini dell’operazione per calcolare la detrazione effettivamente spettante alla seconda fascia, ossia ai redditi superiori a 8mila euro ma che non vanno oltre i 28mila euro (in precedenza, il “blocco” reddituale di questo gruppo era fissato a 15mila euro). Lo sconto, secondo i nuovi criteri, si ottiene aggiungendo a 978 euro il risultato del prodotto tra 902 e l’importo corrispondente al rapporto tra 28mila, diminuito del reddito complessivo, e 20mila. In pratica, il calcolo da effettuare è: 978 + 902 x (28.000 – reddito complessivo) / 20.000
per redditi superiori a 28mila ma non a 55mila euro, la detrazione è pari a 978 euro, per la parte corrispondente al rapporto tra 55mila, diminuito del reddito complessivo, e 27mila. Questa la formula: 978 x (55.000 – reddito complessivo) / 27.000.
abrogato, infine, il comma 2 dell’articolo 13 del Tuir che prevedeva un correttivo alla detrazione per i redditi compresi tra i 23mila e i 28mila euro.
Oltre che i lavoratori dipendenti, la nuova misura delle detrazioni riguarda anche i titolari di alcuni redditi assimilati, vale a dire: i compensi dei soci lavoratori delle cooperative; le indennità e i compensi percepiti a carico di terzi dai prestatori di lavoro dipendente per incarichi svolti in relazione a tale qualità; le borse di studio e gli assegni di formazione professionale; i compensi percepiti per rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, inclusi i contratti di lavoro “a progetto”; le remunerazioni dei sacerdoti; le prestazioni pensionistiche erogate da forme di previdenza complementare; i compensi percepiti dai lavoratori socialmente utili.

Deduzioni Irap per nuove assunzioni
Con la “Stabilità 2014” entra a regime il bonus Irap a sostegno dell’occupazione. In sostanza, vengono riproposte, questa volta in maniera definitiva, le deduzioni già in vigore dal 2005 al 2008 (seppur con limiti diversi), per sostenere l’assunzione di nuovo personale.
Dall’anno d’imposta in corso al 31 dicembre 2014, i soggetti Irap - diversi dalle pubbliche amministrazioni - possono sottrarre dall’imponibile dell’imposta regionale fino a un massimo di 15mila euro per ogni nuovo dipendente a tempo indeterminato, nel limite dell’incremento complessivo del costo del personale (le voci sono quelle indicate nell’articolo 2425 del codice civile: stipendi, oneri sociali, quiescenza, eccetera). Il beneficio spetta a chi aumenta il numero di lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato rispetto al numero di quelli, con medesimo contratto, mediamente occupati nel periodo d’imposta precedente. Ne possono fruire: le persone fisiche che esercitano attività d’impresa o di lavoro autonomo; le società semplici e le associazioni senza personalità giuridica; le società di capitali; gli enti commerciali; le società di persone; i produttori agricoli titolari di reddito agrario (esclusi quelli con volume d’affari annuo non superiore a 7.000 euro che si avvalgono del regime di esonero degli adempimenti IVA); gli enti privati non commerciali, con riferimento ai lavoratori impiegati nell’eventuale attività commerciale svolta; le stabili organizzazioni di soggetti non residenti.

L’agevolazione è applicabile per un triennio, l’anno in cui è avvenuta l’assunzione e i due successivi, a patto che il numero dei lavoratori dipendenti, nell’esercizio in cui si vuole fruire della deduzione, continui a risultare superiore al numero dei lavoratori mediamente occupati nel periodo di riferimento; in caso contrario, si decade dal beneficio. Il diritto alla deduzione viene meno anche se il rapporto di lavoro agevolato cessa, indipendentemente dalla volontà del datore di lavoro. Inoltre, l’incremento della base occupazionale deve essere calcolato al netto delle eventuali diminuzioni di personale avvenute in altre società controllate o collegate al soggetto che chiede l’agevolazione.

Con finalità antielusive, è poi previsto che: per gli enti non commerciali, la base occupazionale da prendere come riferimento è solo quella riferita ai lavoratori assunti specificamente per il settore commerciale e non vanno considerati i dipendenti adibiti in modo promiscuo ad attività commerciale e ad attività istituzionale; non vale neanche il “fittizio” aumento di personale ottenuto attraverso il trasferimento dal settore istituzionale a quello commerciale; non sono rilevanti gli incrementi dovuti all’assorbimento del personale di imprese già esistenti, con esclusione delle attività sottoposte a limite numerico o di superficie; all’azienda che prende il posto di un’altra nella gestione di un servizio pubblico, anche gestito da privati, la deducibilità del costo del personale spetta limitatamente al numero di lavoratori assunti in più rispetto a quello dell’impresa sostituita.


Fonte: Agenzia Entrate

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