I costi sostenuti da una società per il compenso dell'amministratore sono deducibili nel calcolo della base imponibile Irap?

Ai fini delle imposte sui redditi, i compensi corrisposti in relazione agli uffici di amministratore, sindaco o revisore, nonché in relazione ad altri rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, sono assimilati ai redditi di lavoro dipendente (articolo 50, comma 1, lettera c-bis, del Tuir). In materia di Irap, sono previste alcune deroghe al regime di indeducibilità del costo del lavoro dalla base imponibile. È infatti prevista la deducibilità di un importo pari a 7.500 euro, su base annua, per ogni lavoratore a tempo indeterminato impiegato nel periodo d’imposta, nonchè dei contributi previdenziali e assistenziali relativi agli stessi (articolo 11, comma 1, lettera a), numeri 2 e 4, del Dlgs 446/1997). L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che l’assimilazione tra i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e i rapporti di lavoro dipendente è limitata all’ambito delle imposte dirette (circolare 57/2001). Le due tipologie di contratto restano pertanto ben distinte. In relazione, quindi, ai costi sostenuti per rapporti di collaborazione non è possibile beneficiare delle deduzioni dalla base imponibile, considerato che le deduzioni previste dall’articolo 11 trovano applicazione solo relativamente a lavoratori dipendenti assunti con contratti di lavoro a tempo indeterminato (risoluzione 132/2008).


Fonte: Agenzia Entrate

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