La Corte richiama il principio (ordinanza n. 12069 del 2010, sentenza n. 24575 del 2010) secondo cui la proroga di due anni dei termini per la rettifica e la liquidazione della maggiore imposta di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni e sull’incremento di valore degli immobili, prevista dalla legge n. 289 del 2002, articolo 11, comma 1, in caso di mancata presentazione o inefficacia dell’istanza di condono quanto ai valori dichiarati o agli incrementi di valore assoggettabili a procedimento di valutazione, è applicabile anche all’ipotesi di cui al comma 1-bis, riguardante la definizione delle violazioni relative all’applicazione di agevolazioni tributarie sulle medesime imposte. Infatti, il comma 1-bis esprime testualmente il concetto che le violazioni delle disposizioni agevolative sono del tutto assimilate alle violazioni relative alla enunciazione del valore degli immobili di cui al comma che precede. Ne consegue che la proroga prevista nel comma 1 per le violazioni in esso contenute si applica anche a quelle di cui al comma 1-bis, senza necessità di un esplicito richiamo. D’altro canto, la previsione in entrambi i commi di un condono per le violazioni previste, impone tale conclusione, essendo del tutto incongruo che ipotesi assolutamente equivalenti abbiano trattamento diverso.

Sentenza n. 26765 del 29 novembre 2013 (udienza 24 ottobre 2013)
Cassazione civile, sezione V – Pres. Merone Antonio – Est. Sambito Maria G.C.
Articolo 11, comma 1, legge n. 289 del 2002 – Rettifica e liquidazione imposta registro ipotecaria, catastale – Proroga termini – Applicabile anche all’articolo 11, comma 1-bis – Definizione violazioni relative ad agevolazioni tributarie medesime imposte

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