Il 16 dicembre dovrà essere versato il saldo IMU 2013 sugli immobili per i quali non è scattata la cancellazione della rata ad opera del D.L. n. 133/2013. Tra questi, vi sono i terreni agricoli posseduti da soggetti non conduttori ed affittati a terzi, oppure coltivati dai proprietari che non sono in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale (Iap) o coltivatore diretto (Cd), nonché di quelli incolti posseduti dai medesimi soggetti. Infatti, l'esonero dalla seconda rata dell'Imu (a differenza di quanto avveniva per la prima rata) si applica solo per i terreni agricoli posseduti e condotti da soggetti in possesso della qualifica di Iap o Cd, ancorché coltivati da società di persone di cui i proprietari siano soci. Resta da capire il problema del conguaglio relativamente alla prima rata (0,4% della differenza fra l'imposta calcolata con la aliquota deliberata dal Comune e quella risultante dalla applicazione della aliquota base se inferiore), che tuttavia per tali terreni non dovrebbe scattare, non rientrando questi in quelli esclusi dalla seconda rata dell'IMU.


Fonte: Il Sole 24 Ore

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