L’acconto dell’imposta sostitutiva sui redditi diversi di natura finanziaria, che gli intermediari del settore devono versare entro il 16 dicembre, con il codice tributo 1140 e nella misura del 100%, si determina sommando gli importi dei versamenti dovuti per le plusvalenze del periodo che va da novembre 2012 a settembre 2013, al lordo delle compensazioni eventualmente effettuate.
È la precisazione contenuta nella risoluzione 91/E del 12 dicembre, che individuando i mesi da prendere in considerazione chiarisce le corrette modalità di calcolo.

Infatti, la norma che ha introdotto l’obbligo, a carico degli intermediari finanziari, di anticipare il versamento dell’imposta sostitutiva sulle plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di titoli, partecipazioni e altri proventi finanziari (ex articolo 67, comma 1, lettere da c) a c-quinquies), del Tuir – regime del risparmio amministrato) dice, letteralmente che “A decorrere dall’anno 2013”, banche, società fiduciarie, eccetera, “… sono tenuti, entro il 16 dicembre di ciascun anno, al versamento di un importo, a titolo di acconto, pari al 100 per cento dell’ammontare complessivo dei versamenti dovuti nei primi undici mesi del medesimo anno …” (articolo 2, comma 5, Dl 133/2013).

Quindi, specifica la risoluzione, "poiché il versamento dell’imposta avviene entro il sedicesimo giorno del secondo mese successivo a quello in cui è stata applicata, l’importo da versare entro il 16 dicembre 2013 deve essere pari alla sommatoria dei versamenti dovuti per le plusvalenze del periodo che va da novembre 2012 a settembre 2013, a lordo delle compensazioni eventualmente effettuate".

Infine, il documento di prassi ricorda che, il pagamento dell’acconto potrà essere scomputato, a partire dall’1 gennaio dell’anno successivo, esclusivamente dai versamenti relativi alla stessa imposta sostitutiva. L’eventuale eccedenza “d’acconto” rispetto a quanto effettivamente dovuto come imposta sostitutiva nell’anno successivo, è scomputabile dal versamento da eseguire nel medesimo periodo.


Fonte: Agenzia Entrate

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