La Corte statuisce il principio per cui nel processo tributario, in ragione della sua natura di processo di impugnazione di atti autoritativi dell’Amministrazione finanziaria, le ragioni poste a base dell’atto impugnato (che contiene l’enunciazione di dette ragioni, oltre che dei relativi presupposti di fatto, stabilendo, nel contempo, i limiti dell’oggetto del giudizio) si intendono acquisite agli atti del processo, con la conseguenza che l’Amministrazione, qualora in primo grado le questioni di merito poste a fondamento dell’atto impugnato non siano state esaminate in quanto ritenute assorbite dall’accoglimento di altre questioni preliminari proposte dal contribuente, non ha l’onere di riproporle nell’atto di appello, potendo esse ritenersi sottratte al dibattito processuale soltanto a seguito di precisa volontà manifestata dall’Amministrazione stessa.

Sentenza n. 26741 del 29 novembre 2013 (udienza 9 ottobre 2013)
Cassazione civile, sezione V – Pres. Cappabianca Aurelio – Est. Crucitti Roberta
Processo tributario – Motivi recupero atto impositivo – Non esaminate in quanto assorbite in primo grado – Amministrazione finanziaria non ha l’onere di riproporle in grado d’appello

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