In merito ai rapporti tra giudizio penale e giudizio tributario, il mero richiamo alle “conclusioni” cui è pervenuto il Giudice penale (in ordine alla valutazione della inefficacia probatoria degli elementi fattuali acquisiti al giudizio), non può costituire “ex se” valido e sufficiente supporto alla decisione adottata dal Giudice tributario, stante la relazione di autonomia in cui si pongono il giudizio penale e il giudizio tributario (art. 20 D.Lgs. n. 74 del 2000), poiché in questo, da un lato, vigono limitazioni della prova (come il divieto di quella testimoniale D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 7) che non operano nel giudizio penale e, dall’altro, possono invece valere anche presunzioni legali (ed anche presunzioni prive dei requisiti prescritti dall’art. 2729 c.c.), inidonee a fondare una pronuncia penale di condanna (cfr. Cass. n. 10945 del 2005; id. n. 20860 del 210), atteso che nessuna automatica autorità di cosa giudicata può più attribuirsi nel separato giudizio tributario alla sentenza penale irrevocabile, di condanna o di assoluzione, emessa in materia di reati tributari, ancorché i fatti accertati in sede penale siano gli stessi per i quali l’Amministrazione finanziaria ha promosso l’accertamento nei confronti del contribuente. Pertanto, il giudice tributario non può limitarsi a rilevare l’esistenza di una sentenza definitiva in materia di reati tributari, estendendone automaticamente gli effetti con riguardo all’azione accertatrice del singolo ufficio tributario, ma, nell’esercizio dei propri autonomi poteri di valutazione della condotta delle parti e del materiale probatorio acquisito agli atti (art. 116 c.p.c.), deve, in ogni caso, verificarne la rilevanza nell’ambito specifico in cui esso è destinato ad operare (cfr. Cass. n. 9109/2002; n. 3421/2001; n. 889/2002; n. 3961/2002; n. 10945/2005; n. 5720/2007; n. 1014/2008; n. 3724/2010; n. 19786/2011; n. 8129/2012).

Sentenza n. 25467 del 13 novembre 2013 (udienza 23 settembre 2013)
Cassazione civile, sezione V – Pres. Cirillo Ettore - Est. Olivieri Stefano
Processo Tributario – Processo penale – Autonomia giudizi

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