Cancellato il saldo Imu 2013 (in scadenza lunedì 16 dicembre) anche per gli edifici acquistati dalle imprese e sottoposti a lavori di restauro e risanamento conservativo, ristrutturazioni edilizie o urbanistiche. A chiarire i dubbi sollevati dall’Associazione nazionale costruttori edili, il dipartimento delle Finanze con la risoluzione n. 11/Df dell’11 dicembre.

Il decreto Imu aveva già previsto l’esenzione della seconda rata dell’imposta, nonché dell’imposta stessa a partire dal 1° gennaio 2014, per gli immobili costruiti, rimasti invenduti e che non siano locati (articolo 2, comma 1 e 2 del Dl 102/2013).

Lo spirito agevolativo della norma ha portato il dipartimento delle Finanze a equiparare i fabbricati costruiti, a quelli acquistati e restaurati. Va chiarito che gli interventi che danno accesso all’esenzione sono quelli  di “restauro e di risanamento conservativo”, di “ristrutturazione edilizia” e di “ristrutturazione urbanistica” (articolo 3, comma 1, lettere c), d), f) Dpr 380/2001).

La risoluzione precisa che sia i fabbricati in corso di costruzione sia quelli “recuperati” sono considerati, ai fini della base imponibile Imu, “aree fabbricabili” fino alla loro ultimazione.
Di conseguenza, l’esclusione del pagamento è estesa a entrambi gli immobili a partire dalla data di conclusione dei lavori.

I fabbricati, inoltre, devono mantenere lo stato di bene essere destinato alla vendita e non locato. La perdita di anche uno solo dei requisiti farebbe scontare all’immobile il tributo ordinario.


Fonte: Agenzia Entrate

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