Il credito d'imposta di 250 euro riconosciuto in caso di esito negativo di mediazione obbligatoria può essere utilizzato anche in mancanza dell’apposita comunicazione del ministero della Giustizia?

I soggetti che corrispondono indennità ai soggetti abilitati a svolgere il procedimento di mediazione civile e commerciale presso gli organismi hanno diritto, in caso di successo, a un credito d'imposta commisurato all'indennità stessa, fino a concorrenza di 500 euro, ridotto della metà in caso di insuccesso della mediazione (articolo 20 del Dlgs 28/2010). Il credito d'imposta deve essere indicato, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi ed è utilizzabile a decorrere dalla data di ricevimento di apposita comunicazione da parte del ministero della Giustizia. Se la comunicazione perviene in data successiva alla presentazione della dichiarazione dei redditi, il credito dovrà essere indicato nella dichiarazione relativa all’anno in cui la comunicazione è stata ricevuta (istruzioni al modello Unico 2013 PF, quadro CR, sezione VI). Il credito d’imposta non può essere richiesto a rimborso.


Fonte: Agenzia Entrate

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