Si considera, ai fini Iva, cessione all’esportazione non imponibile, la vendita realizzata secondo un procedimento che si perfezionerà all’atto del prelievo, all’estero, delle merci lì depositate. Ciò, nel presupposto fondamentale che l’operazione, fin dalla sua origine e nella relativa rappresentazione documentale, sia stata concepita in vista del definitivo trasferimento e cessione della merce all’estero.
Questo il principio affermato dall’Agenzia delle entrate con la risoluzione n. 94/E del 13 dicembre.

La precisazione trae origine da un’istanza di interpello presentato da una società, che chiedeva chiarimenti circa il trattamento Iva applicabile a propri beni esportati in regime “franco valuta”, per essere successivamente ceduti al cliente estero, in virtù dell’impegno contrattualmente vincolante assunto ab origine dalle parti.

Al fine di fornire i chiarimenti richiesti, l’Agenzia rammenta i propri precedenti di prassi secondo cui il requisito del trasferimento della proprietà - nell’ambito di una cessione all’esportazione di cui all’articolo 8, comma 1, lettera a), del Dpr 633/1972 - è, comunque, necessario.
Con la risoluzione odierna, l’Agenzia chiarisce che il trasferimento della proprietà non deve necessariamente avvenire anteriormente al trasporto della merce all’estero, ben potendo, quest’ultima, come nel caso di specie, essere previamente inviata all’estero per essere lì successivamente ceduta in ossequio a preventivi accordi di compravendita stipulati con il cliente estero.

La posizione interpretativa dell’Agenzia trova conferma nel recente orientamento della giurisprudenza della Corte di cassazione, secondo cui, ai fini della configurabilità di una cessione all’esportazione, rileva la necessaria ricorrenza di un vincolo finalistico tra trasferimento della proprietà ed esportazione. In altri termini, il cedente (esportatore) deve essere, al momento della fuoriuscita dei beni dal territorio Ue, obbligato a vendere al cliente estero le merci in questione. Ciò, fa venire meno l’esigenza di necessaria anteriorità dell’effetto traslativo del diritto reale rispetto a quello dell’uscita della merce dal territorio comunitario (cfr Cassazione, sentenza 23588/2012).

A seguito della precisazione fornita, è quindi ricondotto a unitarietà il trattamento fiscale applicabile a fattispecie negoziali – come quella esaminata – del tutto simili ai contratti atipici di consignment stock, in base al quale le merci sono inviate a destinazione di un acquirente all’estero, presso un deposito dell’acquirente o di un terzo cui l’acquirente possa accedere, e il trasferimento della proprietà avviene all’atto del prelievo delle merci dal deposito.
In tali fattispecie, l’effetto traslativo della proprietà dei beni esportati, anche se differito, non esclude che l’operazione, unitariamente considerata, possa considerarsi una cessione all’esportazione non imponibile ai sensi dell’articolo 8, primo comma, del Dpr 633/1972.

La risoluzione, quindi, estende le conclusioni già fornite in passato nelle ipotesi di consignment stock anche alla fattispecie prospettata, in cui le merci inviate all’estero sono stoccate in un deposito di terzi di cui la società interpellante (cedente) ha la disponibilità in virtù del contratto di locazione appositamente stipulato.
Pertanto, con il prelievo delle merci dal deposito per consegnarle al cliente estero si darà esecuzione alla compravendita e si realizzeranno i presupposti per inquadrare l’operazione come cessione all’esportazione non imponibile (articolo 8, comma 1, lettera a), del Dpr 633/1972); conseguentemente, il plafond di cui al successivo comma 2 si andrà a costituire solo nel momento e nella misura in cui le merci risulteranno prelevate dall’acquirente e debitamente fatturate dal fornitore.

Sotto il profilo degli adempimenti, rammenta l’Agenzia, tornano applicabili le indicazioni fornite con la risoluzione n. 520657 del 1975, secondo la quale il collegamento tra i beni inviati all’estero in “franco valuta” e quelli ceduti secondo gli accordi contrattuali potrà essere dimostrato mediante:
annotazione in un apposito registro (articolo 39 del Dpr 633/1972) delle spedizioni dei beni all’estro, riportando per ciascuna annotazione gli estremi del documento di esportazione
indicazione nella fattura di vendita, emessa al momento della consegna dei beni all’acquirente, della corrispondente annotazione del registro relativa ai medesimi prodotti.


Fonte: Agenzia Entrate

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