Niente “bollino compenetrativo” su polizze, quietanze e altri documenti assicurativi. La norma che aveva introdotto l’obbligo per le compagnie di assicurazione di apporre un “proprio bollo speciale” su avvisi o cartelli da affiggere al pubblico e su tutti gli atti in cui “la tassa di bollo è compenetrata in quella d’assicurazione” è stata cancellata.

L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 95/E del 16 dicembre, ha fornito chiarimenti a una società olandese operante in Italia in regime di libera prestazione di servizi, sull’applicabilità del cosiddetto “bollino compenetrativo” sulle polizze assicurative commercializzate nel nostro Paese.

Questo particolare “timbro”, sottolinea il documento di prassi, trova le sue radici in una disposizione del regio decreto n. 69/1896, in base alla quale le società o compagnie di assicurazioni dovevano apporre un bollo speciale, ad inchiostro o a secco, su ciascun foglio degli “scritti od atti per i quali….la tassa di bollo è compenetrata in quella d’assicurazione”.
Il “bollino”, rilasciato dall’ufficio demaniale competente dietro domanda, alla quale andava allegato anche il deposito dell’impronta, indicava il nome e la sede della società, la denominazione e la sede dell’ufficio presso il quale veniva pagata la tassa di assicurazione compensativa del bollo.

L’Agenzia ricorda, in primo luogo, la norma in base alla quale per i contratti assicurativi e gli atti a essi inerenti, non sono dovute le imposte di bollo e di registro, in quanto entrambi “assorbiti” dall’imposta sulle assicurazioni (articolo 16 della legge 1216/1961).
Sottolinea, poi, che il regio decreto 69/1896, che prescriveva l’obbligatoria apposizione del “bollino compenetrativo” sui documenti delle polizze assicurative, è stato abrogato dalla legge 212/2010.
Di conseguenza, l’adempimento non sussiste più, restando comunque valido il principio in base al quale i contratti assoggettati all’imposta sulle assicurazioni non scontano né Bollo né Registro.


Fonte: Agenzia Entrate

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