Le agevolazioni consistenti nell’applicazione dell’imposta di registro in misura fissa e dell’esenzione dalle imposte catastale e ipotecaria, previste dal Dpr n. 601 del 1973, articolo 32, comma 2, si applicano solo agli atti e contratti relativi all’attuazione dei programmi di edilizia residenziale previsti al titolo 4 della legge n. 865 del 1971, affidati a istituti autonomi, cooperative edilizie, società con prevalente partecipazione statale, con esclusione di qualsiasi altro programma, sia pure introdotto da altro ente pubblico, quale una regione (Cassazione n. 10950 del 2005; v. anche nello stesso senso Cassazione n. 28903 del 2008 e per la giurisprudenza più risalente Cassazione n. 7062 del 1994, la quale pone l’accento sul fatto che l’agevolazione è funzionale allo sviluppo della “costruzione di alloggi popolari”).

Sentenza n. 25171 dell’8 novembre 2013 (udienza 3 ottobre 2013)
Cassazione civile, sezione V – Pres. Merone Antonio – Est. Botta Raffaele
Imposta registro – Esenzione ipocatastali – Agevolazioni – Casi applicazione

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