I sostituti d’imposta hanno tempo fino a lunedì 16 dicembre per pagare l’acconto dell’imposta sostitutiva dell’11% sulle rivalutazioni dei fondi per il trattamento di fine rapporto maturate nel 2013 (Dlgs 47/2000, riforma della disciplina fiscale della previdenza complementare).

Non parliamo, dunque, della liquidazione “finale” del Tfr (che segue le regole ordinarie), ma della tassazione del rendimento previsto dall’articolo 2120 del codice civile.
La norma in questione stabilisce che le quote del trattamento di fine rapporto accantonate al 31 dicembre di ogni anno debbano essere aggiornate applicando un coefficiente composto da un tasso fisso dell’1,50% e una variabile pari al 75% dell’aumento dell’indice dei prezzi al consumo, per le famiglie di operai e impiegati, accertato dall’Istat, rispetto al mese di dicembre dell’anno precedente (2,3% nel 2012). Sono escluse le somme maturate nell’anno stesso.
L’imposta sostitutiva dell’11% applicata su tale incremento, va versata in due tranche: un acconto, pari al 90% dell’ammontare totale, con scadenza al 16 dicembre dell’anno di riferimento della tassazione, e il saldo, che ha come scadenza il successivo 16 febbraio, termine che nel 2014 capita di domenica, facendo allungare i tempi per il pagamento fino al 17 febbraio 2014.

Le eccezioni
L’appuntamento non riguarda i sostituti d’imposta nati nel 2013, per i quali non esistono ancora rivalutazioni da tassare.
Regola a parte, inoltre, per i soggetti costituiti nel 2012, ai quali la norma consente di non pagare l’acconto e di versare, se preferiscono, l’intero importo in un’unica soluzione. Se scelgono di versare l’anticipo, possono determinare la somma dovuta seguendo il metodo previsionale. Per gli altri, un solo appuntamento in agenda, il 17 febbraio 2014, ovvero l’ultimo giorno utile per versare il saldo della sostitutiva relativa al 2013 (1713 è il codice tributo).

Niente anticipo anche per i datori di lavoro che non rivestono il ruolo di sostituti d’imposta. È la situazione di chi assume, per esempio, colf, badanti e baby sitter. In tal caso, i lavoratori sono tenuti a liquidare complessivamente la sostitutiva nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui il Tfr è corrisposto e a versarla nei termini previsti per il saldo delle relative imposte. Il codice tributo che dovranno utilizzare è il 1714.

Criterio storico o previsionale
Spetta ai datori di lavoro fare i conti per stabilire a quanto ammonta l’imposta sostitutiva totale – basata sulle rivalutazioni annuali dell’apposito fondo dei bilanci aziendali – e il relativo 90% da versare entro il 16 dicembre; a loro anche la scelta tra i due metodi di calcolo possibili: storico e previsionale.

Semplice la procedura che segue il criterio storico: l’imponibile è pari al 90% delle rivalutazioni maturate nell’anno solare precedente (2012, quindi), comprese quelle relative ai Tfr eventualmente corrisposti, nel corso dell’anno, per la cessazione del rapporto a seguito, per esempio, di dimissioni o licenziamenti.

Più complesso il calcolo previsionale, che parte da dati non certi, ma da valutazioni che sarà possibile verificare soltanto a fine annualità. In pratica, in questo secondo caso, l’acconto è uguale al 90% dell’imposta sostitutiva calcolata sul rendimento “atteso” per il 2013. È un metodo che conviene se l’imponibile previsto è inferiore a quello dell’anno precedente a causa di pensionamenti, dimissioni o licenziamenti.
Così il calcolo per l’anticipo 2013 basato su quest’ultima procedura: si parte dal Tfr maturato al 31 dicembre 2012 per la quota riferita ai dipendenti ancora in servizio al 30 novembre 2013; da questo dato, il computo della rivalutazione in base all’incremento rilevato dall’Istat a dicembre 2012.

Per i dipendenti che hanno cessato il rapporto di lavoro quest’anno e fino al 30 novembre, l’anticipo dovuto è pari al 90% dell’imposta trattenuta sul rendimento del Tfr al momento di cessazione del rapporto.

F24 per tutti, solo telematico per i titolari di partita Iva
L’acconto deve essere versato entro il 16 dicembre utilizzando il modello telematico F24, ossia la delega di pagamento che consente di compensare il debito con eventuali crediti erariali e contributivi. Il codice tributo è il 1712 (acconto imposta sostitutiva) e va inserito nella sezione “Erario”.
I non titolari di partita Iva possono effettuare il versamento anche recandosi alle poste, in banca o presso gli agenti della riscossione.


Fonte: Agenzia Entrate

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