In tema di accertamento delle imposte sui redditi, nel caso di società di capitali a ristretta base partecipativa è legittima la presunzione di attribuzione ai soci degli eventuali utili extracontabili accertati, rimanendo salva la facoltà del contribuente di offrire la prova del fatto che i maggiori ricavi non sono stati distribuiti, ma accantonati dalla società, ovvero da essa reinvestiti (Cass. 5607/2011; v, tra le tante, anche Cass. 18640/2008 e 17358/2009); siffatta presunzione non viola il divieto di presunzione di secondo grado, poiché il fatto noto non è costituito dalla sussistenza dei maggiori redditi accertati nei confronti della società, ma dalla ristrettezza della base sociale e dal vincolo di solidarietà e di reciproco controllo dei soci che, in tal caso, normalmente caratterizza la gestione sociale (Cass. n. 951/2009; v. anche Cass. 5607/2011).

Sentenza n. 25148 dell’8 novembre 2013 (udienza 26 settembre 2013)
Cassazione civile, sezione V - Pres. Virgilio Biagio – Est. Cigna Mario
Società di capitali a ristretta base partecipativa – Accertamento – Attribuzione ai soci utili extracontabili – Legittimità presunzione – Prova contraria del contribuente

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