Una trasformazione da Srl a società semplice, se considerata elusiva dal Fisco, comporta un "ritorno al passato" solo ed esclusivamente riguardo alla determinazione delle imposte dovute e alla tenuta dei libri e delle scritture contabili previsti dall'articolo 14 del Dpr 600/1973 per le società di capitali, ma resta valida sul piano civilistico.
In sostanza, l'applicazione dell'articolo 37-bis del Dpr 600/1973, che sancisce l'inopponibilità all'Amministrazione finanziaria di quei comportamenti (atti, fatti e negozi) assunti solo allo scopo di ottenere indebiti vantaggi fiscali, ha come conseguenza il disconoscimento degli stessi vantaggi, la richiesta della maggiore imposta dovuta e l'adozione, per il caso specifico, delle regole contenute nella norma elusa.
Questo, però, non cambia ciò che è effettivamente avvenuto sul piano civilistico, cioè se una società a responsabilità limitata si è trasformata in società semplice, tale rimane, non soltanto nella forma, ma anche nella sostanza. Pertanto, sul fronte fiscale si dovrà comportare come una Srl, mentre, su quello civilistico continuerà a essere una società semplice e, così, non potrà optare per il consolidato fiscale nazionale né aderire alla procedura di liquidazione dell'Iva di gruppo, regimi entrambi preclusi alle società semplici.

È il succo della risoluzione 84/E del 27 novembre, con la quale l'Agenzia delle Entrate ha risolto un interpello proiettato nel futuro. L'istante, infatti, ha prospettato dettagliatamente due possibili comportamenti da mettere in atto per i prossimi periodi d'imposta, considerato che l'operazione straordinaria effettuata nel 2002 non è "piaciuta" al Fisco e ha generato un avviso di accertamento per l'anno 2007, con successiva adesione.

La contribuente, in pratica, sta valutando l'ipotesi di ritornare sui suoi passi (riacquisire cioè lo status di Srl) ma, nello stesso tempo, chiede se può effettuare scelte tipiche da società di capitali (adesione al consolidato nazionale e alla liquidazione dell'Iva di gruppo) pur rimanendo società semplice. Il tutto motivato dal fatto che, in seguito all'accertamento, ai fini fiscali deve comunque comportarsi come una società a responsabilità limitata, pagando le imposte e tenendo la contabilità come tale, e utilizzando la modulistica delle società di capitali (Unico Sc).
Quello che intende fare la contribuente, però, non è attuabile perché non possono coesistere due diverse soggettività, una fiscale l'altra civilistica. Ora, la contribuente è soggettivamente una società semplice. Detto ciò, nel documento di prassi, l'Agenzia spiega come comportarsi.

Infine, la via da seguire se il ripensamento dovesse effettivamente essere preso in considerazione: l'eventuale trasformazione da società semplice in società a responsabilità limitata dovrà avvenire in neutralità fiscale, senza generare plusvalenze o minusvalenze fiscalmente rilevanti, e non comporterà due periodi di imposta distinti nello stesso esercizio. Il valore fiscale dei beni deve essere ridotto degli ammortamenti riconosciuti in deduzione dal reddito imponibile accertato.
Per quanto riguarda le imposte indirette, l'operazione di trasformazione sarà fuori campo Iva per carenza del requisito soggettivo dell'imposta e, quindi, sconterà l'imposta di registro (168 euro).


Fonte: Agenzia Entrate

0 commenti:

 
Top