Con la convenzione del 18 giugno 2008 e successivi rinnovi, stipulata tra
l’Agenzia delle Entrate e l’Istituto Nazionale Previdenza Sociale (INPS), è stato
regolato il servizio di riscossione, mediante il modello F24, per il versamento dei
contributi di pertinenza dell’Istituto, nonché di quelli previsti dalla legge 4 giugno
1973, n. 311.
L’INPS con le note nn. 75300 del 26/7/2013 e 109499 del 20/9/2013 ha chiesto,
rispettivamente, la soppressione della causale contributo “IADP” e delle causali
contributo “DOM4”-“DCON” e “ACON” come di seguito denominate:

• “IADP” denominata “Incremento addizionale passeggeri”;
• “DOM4” denominata “Associazioni dei datori di lavoro domestico”;
• “DCON” denominata “Prima rata condono Dm ex lege 448/98”;
• “ACON” denominata “Prima rata condono lavoratori agricoli ex lege
448/98”.


Fonte: Risoluzione Agenzia Entrate n. 65/E del 11/10/2013

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