Le regole previste in materia di compensazione dell’imposta sulle riserve matematiche non sono tout court applicabili all’imposta sul valore dei contratti di assicurazione (Ivca).
L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 74/E del 6 novembre, interviene a seguito del quesito posto da una società fiduciaria che, nell’ambito della propria attività di amministrazione, annovera anche i contratti di assicurazione sulla vita e capitalizzazione (polizze unit linked) stipulati con imprese di assicurazione non residenti e operanti nel territorio dello Stato in regime di libera prestazione di servizi (Lps).

In particolare, la fiduciaria ha chiesto se è possibile applicare all’imposta sul valore dei contratti di assicurazione:
- le regole previste per la compensazione “verticale” del credito di imposta derivante dal versamento dell’imposta sulle riserve matematiche con la stessa imposta dovuta nell’anno
- la medesima limitazione, introdotta dalla legge di stabilità 2013, per il versamento dell’imposta sulle riserve matematiche.

L’imposta sul valore dei contratti assicurativi è stata istituita con l’articolo 68 del Dl 83/2012 sulle polizze stipulate da soggetti residenti con imprese di assicurazione estere operanti nel territorio dello Stato in regime di Lps e che non si avvalgono del regime opzionale di applicazione dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi previsto dall’articolo 26-ter del Dpr 600/1973. In tale ipotesi, il prelievo è effettuato dagli intermediari che intervengono nella riscossione dei redditi provenienti da questi contratti. L’imposta, analogamente a quella sulle riserve matematiche, rappresenta un anticipo delle imposte sostitutive dovute sui proventi in sede di riscatto delle polizze.

Circa il primo quesito sulla possibilità di utilizzare, ai fini del versamento dell’imposta sul valore dei contratti assicurativi, la compensazione verticale dell’eccedenza con la stessa imposta dovuta nell’anno, l’Agenzia ha affermato di non poter aderire alla soluzione prospettata dall’istante.
Viene evidenziato che, sebbene la norma istitutiva dell’imposta sul valore dei contratti assicurativi (comma 2-sexies dell’articolo 1, Dl 209/2002) operi un rinvio ai criteri applicativi della disciplina dell’imposta sulle riserve matematiche, questi non sono applicabili tout court all’imposta sul valore dei contratti, in considerazione sia della diversa determinazione della base imponibile dell’imposta sia della circostanza che il soggetto inciso dall’imposta sul valore dei contratti assicurativi è il contraente che è tenuto a fornire la provvista.

Come già precisato con la circolare n. 41/2012, l’imposta sul valore dei contratti assicurativi è commisurata al valore dei contratti di assicurazione e comporta una gestione di tipo analitico di tali contratti da parte dei sostituti d’imposta, anziché una gestione per “massa” come accade per l’imposta sulle riserve matematiche che rappresenta, invece, un’imposta propria delle compagnie di assicurazione applicata sulle riserve matematiche dei rami vita iscritte nel bilancio dell’esercizio.

In materia di imposta sulle riserve matematiche, si ricorda che le compagnie di assicurazione, oltre allo scomputo delle imposte sostitutive sui riscatti delle polizze, possono utilizzare l’eccedenza di tale imposta, versata per il quinto anno precedente rispetto alle imposte sostitutive e ritenute versate nell’anno, in compensazione orizzontale, anche oltre il limite previsto dall’articolo 34, comma 1, della legge 388/2000.

In alternativa, detta eccedenza può essere utilizzata anche in compensazione con la stessa imposta sulle riserve matematiche dovuta nell’anno (compensazione verticale) oppure ceduta ad altre società ed enti del gruppo con le modalità previste dall’articolo 43-ter del Dpr 602/1973.
Pertanto, per individuare l’eccedenza dell’imposta sulle riserve matematiche che può essere utilizzata in compensazione, occorre confrontare quanto versato a titolo di tale imposta per il quinto anno anteriore (primo parametro) e quanto dovuto a titolo di imposte sostitutive o ritenute in relazione alle prestazioni erogate dalla compagnia di assicurazione nel corso dell’anno (secondo parametro).
Nell’estendere tale criterio di calcolo all’imposta sul valore dei contratti assicurativi, mancherebbe il parametro di confronto rappresentato dalle imposte sostitutive operate nell’anno (secondo parametro), non essendosi ancora realizzato, nella fattispecie, il presupposto applicativo dell’imposta sostitutiva sul contratto assicurativo in amministrazione presso la società fiduciaria.

L’Agenzia precisa inoltre che non è possibile estendere all’imposta sul valore dei contratti assicurativi, pur se nell’interesse del contraente medesimo, le previsioni dell’imposta sulle riserve matematiche relative all’utilizzo della compensazione orizzontale con altre imposte e contributi. Ciò in quanto la sostituzione tributaria introdotta dall’articolo 68 del Dl 83/2012 riguarda esclusivamente l’applicazione dell’imposta sostitutiva di cui all’articolo 26-ter del Dpr 600/1973 e dell’imposta sul valore dei contratti assicurativi, e non è estesa alle imposte di altra natura.

Relativamente al secondo quesito, circa l’applicabilità della disposizione introdotta dalla legge di stabilità del 2013 - che prevede un limite al versamento dell’imposta sulle riserve matematiche in presenza di un credito di imposta non ancora compensato o ceduto, qualora detto credito ecceda un determinato limite (calcolato in misura percentuale dello stock di riserve matematiche - cfr circolare n. 12/2013) -, l’Agenzia ritiene che, secondo una interpretazione logico-sistematica, tale previsione sia valida anche con riferimento all’imposta sul valore dei contratti assicurativi.
In tal senso, i limiti percentuali (2,5% per il periodo di imposta 2013), previsti dall’articolo 1, comma 507, della legge 224/2012 all’ammontare delle riserve matematiche dei rami vita iscritte in bilancio, devono essere corrispondentemente riferiti al valore del singolo contratto di assicurazione, da assumere al netto delle liquidazioni intervenute entro il termine previsto per il versamento dell’imposta sul valore di contratti assicurativi. Detto limite dovrà essere confrontato con l’ammontare complessivo dell’Ivca versata negli anni e aumentato dell’imposta teorica da versare, per stabilire se il versamento dell’anno deve essere eseguito.


Fonte: Agenzia Entrate

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