Il Ministero dello Sviluppo economico, con la nota n. 172574 del 22 ottobre 2013, ha precisato che le regole sanzionatorie previste per le violazioni sul pagamento del diritto annuale devono intendersi uniformate a quelle previste per le violazioni connesse al pagamento di tributi erariali. Pertanto, anche in caso di errori o insufficienti versamenti del diritto annuale dovuto per l'iscrizione alla Camera di commercio, si rendono applicabili i principi indicati dall'Agenzia delle Entrate con la circolare n. 27/E/2013. Contrariamente a quanto avveniva in precedenza, non può essere considerato tardivo, bensì insufficiente, il versamento del diritto annuale, eventualmente comprensivo della maggiorazione dello 0,40%, dovuta in caso di pagamento entro i 30 giorni dalla scadenza originaria, inferiore al diritto effettivamente dovuto e, per regolarizzare, è possibile ricorrere al ravvedimento operoso.


Fonte: Il Sole 24 Ore

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