In tema di credito d’imposta previsto dalla legge n. 388 del 2000, articolo 8, per i soggetti titolari di reddito d’impresa che abbiano effettuato nuovi investimenti – il quale spetta per i beni strumentali, materiali e immateriali, aventi il requisito della novità e che siano ammortizzabili ai sensi del Dpr n. 917 del 1986, articoli 67 e 68 – la Corte ricorda che, ove i beni insistano su suolo altrui, deve essere fornita prova dal contribuente, che invoca il diritto di fruire dell’agevolazione fiscale, in merito alla amovibilità dei beni che configurino beni autonomi rispetto all’immobile di terzi cui accedono (cfr Cassazione 21411/2012, che ha escluso dall’agevolazione i beni non di proprietà dell’impresa, ma oggetto di contratto di locazione, non essendo provata l’amovibilità delle opere di miglioria eseguite, non configurabili quale bene autonomo rispetto all’immobile di proprietà dei terzi cui accedono). La stessa Amministrazione ha esposto nella risoluzione n. 55/2003 che la circostanza che le spese siano riferite a beni detenuti a titolo diverso dalla proprietà (nel caso in esame si trattava appunto dell’ampliamento di un edificio industriale sito su terreno altrui concesso in comodato) non esclude, in linea di principio, che le stesse possano rilevare ai fini dell’agevolazione in questione. Nell’ipotesi in cui le spese incrementative su beni di terzi sono classificate, secondo corretti principi contabili, tra le immobilizzazioni materiali in quanto riferibili a beni materiali che hanno una loro autonoma funzionalità, sono agevolabili ai sensi dell’articolo 8, in quanto costituiscono beni materiali e non dei meri costi. In sostanza, la sola circostanza che l’opera sia realizzata su suolo altrui non è decisiva, a condizione che i relativi costi possano essere contabilizzati tra le “immobilizzazioni materiali”, in quanto il bene, avendo una sua autonoma funzionalità ed individualità, a prescindere da quello, di terzi, a cui accede, al termine del periodo di locazione o di comodato, può essere rimosso ed utilizzato separatamente dall’investitore.

Sentenza n. 23136 dell’11 ottobre 2013 (udienza 25 settembre 2013)
Cassazione civile, sezione V – Pres. Cappabianca Aurelio – Est. Iofrida Giulia
Credito d’imposta – Legge n. 388 del 2000, articolo 8 – Beni strumentali – Caratteristiche – Insistenza bene suolo altrui – Agevolazione – Prova contribuente – Risoluzione n. 55/2003 –Spese riferite a beni detenuti a titolo diverso dalla proprietà – Applicazione agevolazione – Autonoma funzionalità ed individualità del bene – Utilizzo separato dell’investitore

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