Con la Circolare n. 33/E dell'8 novembre 2013, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla deducibilità degli accantonamenti ai fondi per indennità suppletiva di clientela da parte degli agenti di commercio. In particolare, le Entrate precisano che, in base al recente orientamento della Corte di Cassazione, il divieto di deducibilità relativo all’indennità suppletiva di clientela resta valido esclusivamente per gli accantonamenti effettuati in periodi di imposta precedenti alla modifica normativa dell’articolo 1751 del codice civile, che è stata apportata a far data dall’1 gennaio 1993. Gli accantonamenti per indennità di cessazione del rapporto di agenzia sono deducibili per competenza dal reddito d’impresa in tutte le sue componenti, in applicazione dell’art. 1751 c.c. nella formulazione in vigore dal 1° gennaio 1993. Pertanto, anche gli accantonamenti per indennità suppletiva di clientela, in quanto ricompresa tra le indennità per la cessione di rapporti di agenzia devono ritenersi deducibili per competenza.

0 commenti:

 
Top