Come si devono considerare ai fini dello "spesometro" le fatture inferiori a 300 euro, in cui, nel documento riepilogativo, non è prevista l'indicazione né del codice fiscale né del nominativo?

I soggetti titolari di partita Iva devono comunicare all'Agenzia delle Entrate tutte le operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto per le quali è stata emessa fattura, mentre per le operazioni senza obbligo di emissione della fattura (di solito giustificate con scontrino o ricevuta fiscale) l'obbligo scatta se il relativo importo è di almeno 3.600 euro, Iva compresa. Per le operazioni di minore importo (fatture emesse o ricevute di importo inferiore a 300 euro), è prevista la possibilità di annotare il documento riepilogativo (articolo 6, comma 1, Dpr 695/1966). In tal caso, nella comunicazione devono essere indicati il numero del documento, l’ammontare complessivo imponibile delle operazioni e quello complessivo dell’imposta. L’adempimento, quindi, riguarda anche tali operazioni. Tuttavia, per motivi di semplificazione, limitatamente agli anni 2012 e 2013, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che i soggetti di cui agli articoli 22 e 74-ter del Dpr n. 633/1972 possono comunicare le sole operazioni per le quali viene emessa fattura di importo pari o superiore a 3.600 euro al lordo dell’imposta (provvedimento del 2 agosto 2013).


Fonte: Agenzia Entrate

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