A giugno ho effettuato la rideterminazione del valore di un terreno edificabile, già rivalutato anni fa. Posso chiedere il rimborso dell'imposta sostitutiva versata in precedenza e non scalata a giugno?

La normativa che disciplina la materia è stata oggetto di numerose proroghe nel corso degli anni. L'ultima scadenza entro cui usufruire di tale agevolazione fiscale era fissata al 30 giugno 2013 (legge 228/2012). Era consentito rideterminare il valore di un terreno, versando l’imposta sostitutiva del 4%, sulla base della perizia di stima redatta da un professionista abilitato. Nel caso in cui un soggetto si fosse avvalso della rivalutazione del valore di un terreno avendo già effettuato una precedente rideterminazione sul medesimo bene, aveva la possibilità di detrarre dall’imposta sostitutiva dovuta per la nuova rivalutazione l’importo relativo al tributo già versato. Qualora, invece, non avesse usufruito di tale opportunità, resta comunque ferma la possibilità di chiedere il rimborso dell’imposta sostitutiva già pagata (articolo 38 del Dpr 602/1973) entre il termine di decadenza di 48 mesi, decorrente dalla data del versamento dell’intera imposta o della prima rata relativa all’ultima rideterminazione effettuata. L’importo del rimborso non può in ogni caso essere superiore all’importo dovuto in base all'ultima rivalutazione effettuata.


Fonte: Agenzia Entrate

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