In tema di condono fiscale, l'impugnazione tardiva a fini meramente strumentali, per creare cioè artificiosamente un contenzioso che permetta il pagamento di una minore imposta rispetto a quanto accertato, non può sortire l'effetto voluto poiché il pagamento di una somma inferiore si può consentire solo quando abbia per contropartita l'eliminazione di un contenzioso, non quando tale contenzioso non sussista più per essere l'atto impositivo divenuto definitivo, in assenza di tempestiva impugnazione ancor prima dell'intervento della normativa sul condono invocato; si deve essere, cioè, in presenza di liti "reali", che abbiano ancora un margine di incertezza, dovendo escludersi ogni interpretazione che consenta di rimettere in discussione, oltre ogni limite temporale, atti impositivi ormai da tempo divenuti definitivi, posto che, diversamente opinando, la normativa in materia di condono, lungi dal deflazionare il contenzioso, indurrebbe invece un contenzioso artificioso e strumentale (Cfr. Cass. n. 15158 del 2006).

Sentenza n. 22502 del 2 ottobre 2013 (udienza 23 maggio 2013)
Cassazione civile, sezione V – Pres. Cappabianca Aurelio - Est. Virgilio Biagio
Contenzioso tributario - Mancata impugnazione avviso di accertamento - Definitività -  Falsa lite pendente -  L. n. 289/2002, art. 16

0 commenti:

 
Top