Sulla Gazzetta n. 236 dell’8 ottobre, in vigore la legge n. 112 di conversione del decreto n. 91 “Valore cultura”. Tra le norme fiscali contenute nel provvedimento si segnala la stabilizzazione del pacchetto di incentivi concessi sotto forma di crediti d’imposta per le attività cinematografiche. L’agevolazione, inoltre, si applicherà anche al settore della musica e dello spettacolo.

Attività musicali (articolo 7)
Per promuovere e incentivare il settore musicale, è previsto un credito d’imposta a favore delle imprese produttrici di fonogrammi e videogrammi musicali e spettacoli di musica dal vivo, esistenti almeno dall’1 gennaio 2012, esclusivamente per le opere prime, o seconde, di nuovi talenti musicali (artisti, gruppi di artisti, compositori, interpreti).
L’agevolazione è riconosciuta nella misura del 30% dei costi sostenuti per le attività di sviluppo, produzione e registrazione, ed è applicabile per ciascuno degli anni 2014, 2015, 2016 fino all’importo di 200mila euro nel triennio, nei limiti di spesa di 4,5 milioni di euro annui. Per la fruizione del credito, le imprese devono spendere un importo corrispondente all’80% del beneficio concesso, nel territorio italiano.
Il credito non concorre alla formazione del reddito ai fini Irpef e Irap ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione.

Attività cinematografiche (articolo 8)
Gli incentivi fiscali concessi sotto forma di credito d’imposta a favore delle imprese cinematografiche, originariamente previsti per il triennio 2008-2010 (articolo 1, commi 325-328 e 330-337 della legge 244/2007), a partire dall’1 gennaio 2014 diventano permanenti. Il Tax credit è esteso anche ai produttori indipendenti di opere audiovisive (che non sono controllati/collegati da/a emittenti, che per un triennio non destinino almeno il 90% della propria produzione a un solo emittente e che detengano i diritti delle opere per le quali sono chiesti gli incentivi fiscali).
Il credito d’imposta è concesso nel limite di spesa complessiva di 110 milioni di euro. Le disposizioni applicative saranno definite con successivo decreto, entro tre mesi dall’entrata in vigore della legge n. 112/2013.
L’efficacia degli incentivi è subordinata al via libera della Commissione europea, nel rispetto della normativa sugli aiuti di Stato. Il ministero dei Beni culturali provvederà a richiedere l’autorizzazione alle competenti autorità.

Istanze senza bollo (articolo 9, comma 6)
Introdotta l’esenzione dall’imposta di bollo per le istanze presentate al ministero dei Beni culturali, riguardanti:
il “Fondo unico per lo spettacolo” (legge 163/1985)
la “Vigilanza antincendio” nei luoghi di spettacolo e intrattenimento (decreti del ministro dell’Interno 261/1996 e del ministro per i Beni culturali del 12 luglio 2005)
le richieste di nazionalità, interesse culturale, origine italiana, qualifica film d’essai e di contributi per lungometraggi, opere prime e seconde, cortometraggi, sviluppo da sceneggiature originali, distribuzione, esportazione, esercizio, incasso-autori, incasso-produttori, promozione Italia, promozione estero, associazioni nazionali di cultura cinematografica, premi d’essai (Dlgs 28/2004 sulla “Riforma delle attività cinematografiche”)
la revisione di film nazionali e esteri e il nulla-osta di proiezione in pubblico (legge 161/1962)
le agevolazioni per le attività cinematografiche (articolo 1, commi 325-337, legge 244/2007).

“Elargizioni” a favore della cultura (articolo 12)
Definite le misure per agevolare la diffusione delle donazioni di modico valore nel campo della cultura, allo scopo di diffondere lo strumento delle erogazioni liberali e di favorire l’interesse dei privati. Fra le semplificazioni, l’esclusione di qualsiasi onere amministrativo a carico del privato, la garanzia che si persegua lo scopo indicato dal donante, la tracciabilità della “liberalità”. I beni e le modalità di coinvolgimento dei privati nell’opera di valorizzazione saranno indicati con successivo decreto del ministro dei Beni e delle Attività culturali e del turismo, di concerto con il ministro dell’Economia e delle Finanze.

Imposta su oli e accisa su alcool (articolo 14)
Per reperire parte delle risorse necessarie alla copertura delle disposizioni agevolative contenute nel provvedimento, sono riviste al rialzo l’imposta di consumo sugli oli lubrificanti e le accise su birra, prodotti alcolici intermedi e alcole etilico (queste ultime, tuttavia, sono state ritoccate ulteriormente dal Dl 104/2013, in corso di conversione).


Fonte: Agenzia Entrate

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