Gli acquisti effettuati dal personale in forza al Quartier generale permanente della Forza di gendarmeria europea (Eurogendfor) non scontano alcuna forma di imposizione, diretta o indiretta. Questo precisa l’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione 63/E del 9 ottobre 2013.

L’Organismo, nato in seguito a un’iniziativa multinazionale di Francia, Italia, Paesi Bassi, Portogallo, Spagna e Romania, è una forza “Operativa, preorganizzata, robusta e a reazione rapida”, costituita allo scopo di rafforzare le capacità di gestione delle crisi internazionali e di contribuire alla politica di difesa e sicurezza comune europea, messa a disposizione dell’Unione europea. Eurogendfor opera in favore dell’Onu, della Nato, dell’Osce o di altri organismi e coalizioni internazionali.

Il documento di prassi, in sostanza, si posiziona sullo stesso binario di quanto precedentemente espresso con un parere dell’8 novembre nel 2012, in l’Amministrazione chiariva l’ambito di applicazione delle disposizioni di esonero dall’imposta sul valore aggiunto contenute nel Trattato internazionale che istituiva tale Organismo (articoli 19 e 20).
L’Agenzia aveva, in proposito, affermato che gli oneri imputati ai costi per l’acquisto di beni e servizi di importo consistente, di cui all’articolo 19, comma 2, del Trattato, sostenuti a beneficio del Eurogendfor, potevano beneficiare del regime di non imponibilità, similmente a quanto previsto dall’articolo 72 del Dpr 633/1972.
Il limite per definire “consistente” l’importo, ai fini dell’applicabilità dell’articolo 19, era stato individuato nella somma di 300 euro, come disposto dallo stesso articolo 72.

In quest’ultima occasione, i tecnici delle Entrate hanno rilevato che pure l’articolo 20 del Trattato prevede analoghi benefici anche per gli acquisti “di importo consistente” (sempre 300 euro) effettuati a titolo individuale dal personale di Eurogendfor in forza al Quartier generale permanente.

In particolare, il personale interessato potrà usufruire del beneficio presentando in copia un’istanza da cui risultino dettagliatamente i beni per i quali si richiede lo stesso, evidenziando che tali beni soddisfano i requisiti indicati nell’articolo 20 del Trattato. I beneficiari potranno, inoltre, cedere in un momento successivo, a titolo oneroso o gratuito, i beni acquistati in regime di non imponibilità, senza alcuna limitazione temporale da un punto di vista fiscale.


Fonte: Agenzia Entrate

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