Nell’ambito delle disposizioni del Testo unico delle accise (Tua, emanato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504), che regolano i poteri e i controlli dell’Amministrazione finanziaria per assicurare la corretta gestione dei tributi ivi disciplinati, è previsto (articolo 18, comma 1) che “presso i depositi fiscali … sono eseguiti inventari periodici”. Con specifico riferimento ai depositi fiscali di alcole etilico e di prodotti intermedi, nel regolamento adottato con il decreto del ministero delle Finanze 27 marzo 2001, n. 153, è precisato (articolo 18, comma 1) che i predetti inventari periodici “sono effettuati … con cadenza annuale”.

Con la sentenza n. 10761/2013, la Cassazione si è pronunciata in merito alla natura del termine annuale previsto dalla citata disposizione del Dm n.153 del 2001, nell’ambito di una controversia volta ad acclarare la legittimità dell’avviso di pagamento relativo all’accisa sugli spiriti emesso dall’Amministrazione a seguito del rigetto dell’istanza di riconoscimento dei cali di alcole etilico presentata dalla società contribuente, che – come emerge dagli atti di causa – detiene un opificio di trasformazione dell’alcole etilico per la produzione di liquori, gestito in regime di deposito fiscale in sospensione dei diritti di accisa.
Tale istanza era stata presentata a seguito di una verifica amministrativa, iniziata nel mese di novembre 2004 e culminata nel processo verbale di constatazione del maggio 2005, nel quale l’ufficio doganale evidenziava che il calo naturale dell’alcole, riscontrato in poco più di un anno dall'inventario effettuato dalla stessa società contribuente (luglio 2003), risultava superiore ai limiti fissati dal Dm n. 55 del 2000.

Nella sentenza di appello, il giudice di merito – negando, sul punto, la fondatezza delle deduzioni dell’Amministrazione ricorrente – aveva affermato che il termine annuale per il compimento dell’inventario periodico della merce presso i depositi fiscali di alcole etilico avesse natura perentoria, concludendo che, essendo decorsi più di quattro anni dal precedente inventario, l’Amministrazione fosse decaduta dell’esercizio del potere impositivo esercitato con l’avviso di pagamento impugnato.

A diverse conclusioni è, invece, pervenuta la Cassazione con la sentenza in esame, nella quale si osserva preliminarmente che, in materia tributaria, ogni decadenza non può che essere testuale, dovendo essere espressamente sancita dalla legge, ai sensi dell’articolo 152, comma 2, cpc; sicché, in mancanza di un’esplicita previsione, il termine normativamente stabilito per il compimento di un atto ha efficacia meramente ordinatoria ed esortativa, ovverosia costituisce un invito a non indugiare e l’atto può essere compiuto dall’interessato o dalla stessa Amministrazione fino a quando ciò non gli venga precluso dalla sopravvenuta prescrizione del relativo diritto (in questi termini, vedi la sentenza a sezioni unite 12 novembre 2004, n. 21498, nonché le sentenze 31 marzo 2008, n. 8249, e 19 maggio 2010, n. 12259).

Al riguardo, i giudici di legittimità rilevano altresì che l’articolo 18 del Tua prevede diversi strumenti di verifica e di controllo, il cui esercizio è demandato alla mera discrezionalità dell’Amministrazione finanziaria, la quale “può” applicare bolli e suggelli agli apparecchi e ai meccanismi, negli impianti gestiti in regime di deposito fiscale, presso i quali “possono” essere istituiti uffici finanziari di fabbrica, che – se necessario – si avvalgono della collaborazione della Guardia di finanza, “e sono eseguiti inventari periodici”; questi ultimi, poi, come detto, “sono effettuati nei depositi fiscali di alcole etilico ... con cadenza annuale", ai sensi del citato articolo 18 del Dm n. 153 del 2001.

Sulla base di tali premesse, la Cassazione ha quindi concluso che la norma primaria di legge conferisce all’Amministrazione taluni poteri di controllo, il cui esercizio è del tutto discrezionale, sia in relazione all’an sia per quanto attiene al quando del loro compimento, non contenendo la disposizione del Tua previsione alcuna, né in ordine a obblighi di attivazione di siffatti poteri da parte dell’ufficio né in riferimento ai tempi del loro esercizio.
A sua volta, la previsione regolamentare attuativa, nel prevedere una cadenza annuale degli inventari che l’ufficio può effettuare, non contiene indicazione alcuna di perentorietà del termine in questione che, pertanto, per i motivi suindicati e contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di appello, non può essere considerato perentorio, bensì meramente ordinatorio e acceleratorio.


Fonte: Agenzia Entrate

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