Secondo la giurisprudenza della Corte suprema, lite “condonabile” ai sensi dell’articolo 16, comma 3, della legge 289 del 2002, è solo quella che ha per oggetto un atto impositivo, con esclusione, pertanto, delle controversie nelle quali sia stato impugnato un mero atto riscossivo . Di conseguenza, la lite avente ad oggetto la riscossione dell’imposta sul patrimonio netto delle imprese, istituita dal Dl n. 394 del 1992, articolo 1, non è condonabile, non essendovi controversia sulla debenza del tributo (cfr Cassazione 14811 e 9545 del 2011).

Sentenza n. 21560 del 20 settembre 2013 (udienza 20 giugno 2013)
Cassazione civile, sezione V - Pres. Merone Antonio - Est. Bruschetta Ernestino Luigi
Definizione agevolata delle liti pendenti – Definizione di lite pendente ex articolo 16, legge n. 289 del 2002 – Controversie sulla mera riscossione – Inapplicabilità

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