La sentenza della Corte costituzionale n. 336/2005 ha affermato che “la scelta di inserire le infrastrutture di reti di comunicazione tra le opere di urbanizzazione primaria esprime un principio fondamentale della legislazione urbanistica… al pari dell’analoga scelta legislativa di carattere generale che ha portato… a classificare come opere di urbanizzazione primaria, tra le altre, le strade residenziali, gli spazi di sosta e di parcheggio, le fognature, nonché i cavedi multi servizi e i cavidotti per il passaggio di reti di telecomunicazioni”.
Pertanto, l’assimilazione “ad ogni effetto” riguarda anche le disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto, con conseguente applicabilità dell’aliquota Iva agevolata.

Questo è il contenuto della risoluzione n. 69/E del 16 ottobre 2013 che, in risposta alla consulenza giuridica richiesta da un’associazione in merito alla possibilità di applicare l’aliquota Iva agevolata alle infrastrutture destinate all’installazione di reti e impianti di comunicazione elettronica in fibra ottica, riconosce la validità della soluzione interpretativa prospettata dall’interessata, sentito anche il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, competente in materia urbanistica ed edilizia.

Il ministero interpellato ha chiarito che il Dpr 380/2001 (“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”) riporta gli interventi di urbanizzazione primaria e secondaria, riproducendo sostanzialmente l’elenco degli interventi di cui alla legge 847/1964 (opere di urbanizzazione primaria: strade residenziali, spazi di sosta o di parcheggio, fognature, rete idrica, rete di distribuzione dell’energia elettrica e del gas, pubblica illuminazione, spazi di verde attrezzato; opere di urbanizzazione secondaria: asili nido e scuole materne, scuole dell’obbligo nonché strutture e complessi per l’istruzione superiore dell’obbligo, mercati di quartiere, delegazioni comunali, chiese e altri edifici religiosi, impianti sportivi di quartiere, centri sociali, aree verdi di quartiere). Per questi interventi, il n. 127-quinquies, della tabella A, parte III, allegata al Dpr 633/1972, prevede l’aliquota Iva agevolata del 10 per cento.
Il legislatore, nell’ampliare la categoria delle opere di urbanizzazione, ha operato una scelta di carattere generale, e non di dettaglio, al pari di quella operata nel classificare come opere di urbanizzazione primaria le strade residenziali, gli spazi di sosta e di parcheggio, le fognature eccetera.

Pertanto quando il legislatore ha stabilito che “le infrastrutture destinate all’installazione di reti e impianti di comunicazione elettronica in fibra ottica sono assimilate ad ogni effetto alle opere di urbanizzazione primaria di cui all’articolo 16, comma 7, del testo unico di cui al Dpr 380/2001” (articolo 2, comma 5, Dl 112/2008), tale assimilazione riguarda anche le disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto, anche se il n. 127-quinquies del Dpr 633/1972 si riferisce testualmente alla legge 847/ 1964.
Queste considerazioni sono valide anche per i cavedi multiservizi e i cavidotti per il passaggio di reti di telecomunicazioni. Pertanto, è da ritenere superata la risoluzione n. 41/E del 2006.


Fonte: Agenzia Entrate

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