Il 30 agosto si è chiusa la raccolta di osservazioni degli intermediari, che operano sul mercato italiano e internazionale, sulla nuova disposizione proposta dal Mef, in merito all’applicazione della financial transaction tax, ovvero tobin tax (vedi articolo “Imposta sulle transazioni finanziarie: proposto un decreto di rivisitazione” del 23 agosto scorso. Alcuni suggerimenti, considerati validi, sono stati recepiti nel decreto 16 settembre 2013.

La riforma della tassazione sul trasferimento della proprietà delle azioni e degli strumenti finanziari partecipativi emessi da società residenti nel territorio dello Stato (decreto Mef del 21 febbraio 2013) si è resa necessaria per rendere più agevole e maggiormente in linea con le prassi di mercato l’applicazione dell’imposta.

I chiarimenti richiesti erano già stati forniti attraverso le faq pubblicate sul sito del ministero dell’Economia e delle Finanze durante l’estate, ma comunque sono stati inseriti nel provvedimento per dare certezza al contribuente.

Le novità
Modifica all’articolo 2 del decreto, con l’inserimento del comma 1-bis, per chiarire che l’imposta sulle transazioni finanziarie relativa al trasferimento della proprietà delle azioni e degli strumenti finanziari partecipativi emessi da società residenti nel territorio dello Stato si applica anche nei casi in cui a essere trasferita è la sola nuda proprietà dei titoli.

Altre modifiche sono state apportate al comma 2 dell’articolo 4 del decreto intervenendo in materia di trasferimento di azioni (strumenti finanziari partecipativi e titoli rappresentativi) a seguito del regolamento di strumenti finanziari derivati e valori mobiliari, distinguendo in base alla circostanza che questi strumenti e valori siano negoziati su mercati regolamentati o meno. In quest’ultimo caso, è stabilito che per prezzo di acquisto si intende il maggiore tra il valore di esercizio (strike price) delle azioni e il prezzo di liquidazione contrattualmente previsto.
Qualora questo valore non fosse indicato, il valore di esercizio deve essere confrontato con:
il prezzo ufficiale del sottostante, se quotato, registrato nella giornata precedente a quella di regolamento sul mercato ufficiale di quotazione del titolo
il valore normale dei titoli oggetto di regolamento, se il sottostante non è quotato, calcolato secondo quanto previsto dall’articolo 9, comma 4 del TUIR.
Con la modifica introdotta al comma 2 dell’articolo 7 del decreto si è vuole chiarire, ai fini della verifica del criterio di prevalenza rilevante per l’applicazione dell’imposta su strumenti finanziari derivati e valori mobiliari, che il valore di mercato del sottostante (o valore di riferimento) degli strumenti e dei valori è quello rilevato:
alla data di emissione quando gli strumenti e i valori sono quotati su mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione, a condizione che non sia possibile modificare il sottostante o il valore di riferimento
alla data di emissione e alla data di variazione del sottostante o valore di riferimento quando gli strumenti e i valori sono quotati su mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione, laddove sia possibile modificare il sottostante o il valore di riferimento
alla data di sottoscrizione o emissione e alla data di variazione del sottostante o valore di riferimento per gli strumenti e i valori mobiliari non quotati.
Inoltre, nell’ambito dello stesso articolo 7, attraverso l’inserimento del nuovo comma 3, con la lettera a) si chiarisce, in coerenza con la finalità dell’applicazione dell’imposta, che, nei casi in cui gli strumenti finanziari derivati e i valori mobiliari hanno come sottostante o come valore di riferimento dividendi su azioni, l’imposta non si applica.
Infatti, per questi strumenti la tobin tax si applica solo quando gli stessi hanno un sottostante o un valore di riferimento rappresentato da misure su azioni o su indici direttamente collegati al valore delle azioni (costituito dal prezzo di mercato).

Con la lettera b), dello stesso comma 3, si specifica che i diritti di opzione, di cui all’articolo 2441 del codice civile, nonché le obbligazioni e i titoli di debito, diversi da quelli espressamente esclusi dal campo di applicazione dell’imposta, sono considerati valori mobiliari al pari di quelli individuati dall’articolo 7, comma 1, lettera b), del decreto.

Con le integrazioni apportate all’articolo 8, comma 1, si ricomprendono tra i casi di modifica del contratto anche le variazioni del sottostante o del valore di riferimento: osservato che tali variazioni comportano l’assoggettamento a imposta del contratto così modificato, viene chiarito che qualora queste variazioni non siano decise dalle parti, l’imposta è dovuta solo se non è già stata pagata in precedenza a seguito di una prevalenza già verificata.

Sempre con riferimento all’articolo 8, comma 1, del decreto si stabilisce che l’imposta venga applicata sulla variazione del nozionale non solo quando il valore dello stesso è modificato in aumento, ma anche quando la modifica interviene in diminuzione.
Inoltre, in caso di modifica delle parti, l’imposta è dovuta dalla parte sostituita e dalla parte subentrante. Le integrazioni apportate hanno lo scopo di rendere simile, ove possibile, le modalità di tassazione dei derivati quotati e quelle dei derivati non quotati.

Le modifiche all’articolo 15, comma 1, del decreto riguardano l’esclusione dall’imposta:
delle obbligazioni e titoli di debito solo laddove contengano l’obbligazione incondizionata di pagare alla scadenza una somma non inferiore a quella in essi indicata
delle operazioni su obbligazioni e titoli di debito con i requisiti di cui al comma 22 dell’articolo 2 del Dl 138/2011
non solo in caso di acquisto della proprietà di azioni di nuova emissione che avvenga per effetto della conversione di obbligazioni (come già previsto nel decreto) ma anche quando, coerentemente con la finalità della previsione, l’acquisto della proprietà sia conseguente allo scambio o al rimborso di obbligazioni
dell’assegnazione di azioni (strumenti finanziari partecipativi e titoli rappresentativi) a fronte della distribuzione di utili o riserve, sia che si tratti di azioni proprie della società che le assegna, sia che si tratti di azioni di terzi.
Per quanto concerne le modifiche all’articolo 16, comma 3, laddove si considerano esenti da imposta le operazioni poste in essere nell’esercizio dell’attività di supporto agli scambi, nonché nell’esercizio dell’attività di sostegno alla liquidità nel quadro delle prassi di mercato ammesse, sono stati meglio delineati aspetti di carattere operativo ai fini del riconoscimento dell’esenzione ai soggetti che svolgono le dette attività.
In merito, si evidenzia che l’inserimento del riferimento al sito internet della Iosco, al pari di quello della Consob, è dettato ai soli fini di verificare quali sono gli accordi di cooperazione esistenti tra Consob e le autorità pubbliche nazionali di altri Paesi che autorizzano e vigilano i mercati regolamentati e i sistemi multilaterali di negoziazione extra Ue, o al fine di indicare i mercati riconosciuti dalla Consob ai sensi dell’articolo 67, comma 2 del Tuf, con l’obiettivo di individuare i mercati sui quali i predetti soggetti (market maker, liquidity provider) possono effettuare operazioni in esenzione di imposta.

La decorrenza dell’efficacia delle modifiche concernenti le obbligazioni e i titoli di debito è fissata dall’articolo 2 del decreto stesso al 1° gennaio 2014.
In particolare, la decorrenza riguarda:
l’esclusione dall’applicazione dell’imposta delle sole obbligazioni e titoli di debito che contengono l’obbligazione incondizionata di pagare alla scadenza una somma non inferiore a quella in essi indicata
la configurazione come valori mobiliari di cui all’articolo 7 del decreto delle obbligazioni e titoli di debito diversi da quelli esclusi da imposta
individuazione del valore nozionale per tali ultime fattispecie ai fini dell’applicazione dell’imposta.
Resta comunque ferma l’esclusione da imposta per le obbligazioni e i titoli di debito rilevanti in materia di adeguatezza patrimoniale ai sensi della normativa comunitaria e delle discipline prudenziali nazionali, emessi da intermediari vigilati, dalla Banca d’Italia o da soggetti vigilati dall’Ivass.


Fonte: Agenzia Entrate

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