Nella circolare n. 30/E di oggi, sono contenute, diverse novità: la possibilità concessa agli ex “minimi’di non compilare il nuovo quadro “T-congiuntura economica” segnalando tale comportamento nel campo annotazioni di Gerico e usufruire, così, dei correttivi “crisi”; nessun modello per chi esercita attività “ostacolate” dal sisma 2012 e che risulta essere “in un periodo di non normale svolgimento”; modello sì – applicazione no, per i contribuenti che, avendo cessato l’attività prevalente, quella da cui hanno ricavato di più nel corso del 2012, si trovano in una situazione assimilabile al “periodo di non normale svolgimento dell’attività”.
In quest’ultimo caso, gli interessati dovranno presentare il modello relativo allo studio di settore riguardante l’attività maggiormente “remunerativa” nel periodo d’imposta considerato, prescindendo dalla circostanza che sia quella cessata, e poi, nelle “note aggiuntive” di Gerico, potranno specificare il perché della loro esclusione dall’applicazione degli studi di settore.

Ex minimi
Per avvalersi dei correttivi anticrisi, approvati con Dm 23 maggio 2013, gli esercenti attività d’impresa devono compilare il quadro “T-congiuntura economica”, del modello di comunicazione dei dati rilevanti ai fini degli studi di settore: e questo dovrebbero fare anche gli ex minimi, cioè, ad esempio, coloro che, nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2011, sono fuoriusciti dal regime agevolato.
Ma, tra il dire e il fare……, infatti, questi contribuenti, nei periodi d’imposta precedenti, hanno usufruito di obblighi contabili così ridotti che, a oggi, non consentono di risalire ai dati fondamentali per il calcolo dei “correttivi crisi”; quindi, non possono compilare il richiamato quadro T e, in tal modo, si precludono la possibilità di accesso ai correttivi che necessitano di tali informazioni.
Tanto premesso, l’Agenzia condivide la soluzione proposta al quesito rivoltole: i contribuenti in argomento possono ovviare a tale limitazione fornendo le indicazioni in merito al comportamento adottato attraverso la sezione relativa alle annotazioni di Gerico 2013.

“Periodi di non normale svolgimento dell’attività”
Tra i quesiti posti ai tecnici del Fisco ce ne sono due che puntano a chiarire se determinate situazioni possono rientrare nelle cause di esclusione, sia dalla presentazione sia dall’applicazione degli studi di settore, come ad esempio, in seguito al sisma 2012, i danni ai locali destinati all’attività d’impresa o di lavoro autonomo che li rendono inidonei all’uso, oppure, i danni rilevanti alle scorte di magazzino che causano la sospensione prolungata della produzione. Ebbene sì, per l’Agenzia è possibile ritenere che i contribuenti interessati abbiano “vissuto” un periodo di non normale svolgimento dell’attività e siano, di conseguenza, non accertabili sulla base delle risultanze degli studi di settore ed esonerati, per l’annualità di imposta 2012, in quanto residenti in uno dei comuni interessati dal sisma, dalla presentazione del relativo modello.
Un’altra ipotesi prospettata è quella di chi, nel corso dell’anno d’imposta 2012, ha cessato l’attività prevalente, continuando a esercitarne un’altra secondaria meno remunerativa non rientrante nel medesimo studio di settore e, quindi, ritiene di essere escluso dall’applicazione degli studi, in quanto in un “non normale periodo di svolgimento dell’attività”. Tale ipotesi conduce ad affermare l’esclusione dall’applicazione degli studi di settore. In questo caso, però, la circolare ricorda che l’articolo 1, comma 19, della legge 296/2006 ha previsto la compilazione del modello anche per i soggetti esclusi dall’applicazione degli stessi in conseguenza di un periodo di non normale svolgimento dell’attività, pertanto, i contribuenti in tali condizioni, dovranno presentare comunque il modello relativo allo specifico studio di settore per l’attività che ha portato i maggiori ricavi/compensi durante il periodo d’imposta considerato, specificando poi, nelle “note aggiuntive” di Gerico, la circostanza che ha consentito di ricondurre la situazione dell’impresa a una causa di esclusione dall’applicazione degli studi.

Credito d’imposta per il gasolio per autotrazione
Nella circolare n. 23/E, del 15 luglio scorso, è stato precisato che, a seguito della modifica normativa intervenuta nel 2012 in relazione al credito d’imposta per il gasolio per autotrazione, il valore da prendere in considerazione ai fini della compilazione del rigo X04 dello studio di settore degli autotrasportatori (VG68U) è quello riportato nella colonna 1, del rigo RU23 di Unico 2013 (ammontare del credito concesso nell’anno 2012 per consumi di gasolio effettuati dall’impresa nel 2011) e non, invece, l’importo del rigo RU23 colonna 2 (ammontare del credito concesso nell’anno 2012 per consumi di gasolio effettuati nei primi tre trimestri del 2012).
I contribuenti che, prima del chiarimento di prassi, si erano adeguati al risultato di Gerico, compilando erroneamente il rigo X04, hanno chiesto all’Agenzia se fosse consentito alle imprese di “ravvedersi” senza sanzioni e maggiorazioni, entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta 2012 (30 settembre 2013), versando le somme eventualmente dovute in più per effetto della precisazione contenuta nella circolare n. 23/E.
Secondo l’Amministrazione, i contribuenti che, per correggere l’eventuale errore nella compilazione del rigo X04, si sono adeguati al nuovo risultato dello studio di settore potevano non applicare maggiorazioni sulle somme eventualmente dovute in più per effetto del ricalcolo, se il relativo versamento è avvenuto entro i termini lunghi previsti dall’articolo 17, comma 2, del Dpr 435/2001, vale a dire entro il 20 agosto 2013.

La circolare n. 30/E, in sostanza, fornisce uno spaccato delle principali problematiche segnalate dai contribuenti, con risposte che tengono conto, quando ci vuole, degli effetti della crisi economica.


Fonte: Agenzia Entrate

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