Sono deducibili dal congiunto le spese per ippoterapia sostenute per un familiare incapiente, ma non a carico, invalido al 67%, quindi totalmente esente ticket?

Sono deducibili dal reddito le spese mediche e di assistenza specifica necessarie nei casi di grave e permanente invalidità o menomazione, sostenute dai soggetti indicati nell’articolo 3 della legge 104/1992 (articolo 10, comma 1, lettera b, del Tuir). È ammessa la deducibilità anche delle spese sostenute per familiari (indicati dall’articolo 433 cc), anche se non fiscalmente a carico (articolo 10, comma 2, del Tuir). Qualora le prestazioni sanitarie siano effettuate da soggetti diversi dai medici possono essere ammesse in deduzione/detrazione a condizione che le stesse, oltre a essere collegate alla cura di una patologia, siano rese da personale abilitato dalle autorità competenti in materia sanitaria (circolare n. 17/E del 2006). In assenza di una specifica disciplina sanitaria che qualifichi l’attività di ippoterapia e i soggetti competenti ad esercitarle, le relative prestazioni sono ammesse alla deduzione solo qualora un medico ne attesti la necessità per la cura della patologia di cui è affetto il portatore di handicap, e le stesse siano eseguite in centri specializzati direttamente da personale medico o sanitario specializzato (ovvero sotto la loro direzione e responsabilità tecnica). Per usufruire dei benefici fiscali, sarà necessario presentare la prescrizione del medico e la fattura del centro specializzato (circolare 19/E del 2012).


Fonte: Agenzia Entrate

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