Nel processo tributario, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, “nessuna automatica autorità di cosa giudicata può attribuirsi alla sentenza penale irrevocabile, di condanna o di assoluzione, emessa in materia di reati fiscali, ancorché i fatti esaminati in sede penale siano gli stessi che fondano l’accertamento degli uffici finanziari, dal momento che nel processo tributario vigono i limiti in materia di prova posti dal Dlgs 546/1992, articolo 7, comma 4, e trovano ingresso, invece, anche presunzioni semplici, di per sé inidonee a supportare una pronuncia penale di condanna. Ne consegue che l’imputato assolto in sede penale, anche con formula piena, per non aver commesso il fatto o perché il fatto non sussiste, può essere ritenuto responsabile fiscalmente qualora l’atto impositivo risulti fondato su validi indizi, insufficienti per un giudizio di responsabilità penale, ma adeguati, fino a prova contraria, nel giudizio tributario” (ex multis, Cassazione 8129/2012).

Sentenza n. 20496 del 6 settembre 2013 (udienza 10 aprile 2013)
Cassazione civile, sezione V – Pres. Cappabianca Aurelio - Est. Greco Antonio
Processo tributario – Giudicato penale – Inefficacia nel processo tributario – Irrilevanza ai fini fiscali della sentenza di assoluzione penale – Diversità di valutazione probatoria dei fatti tra giudice penale e giudice tributario

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