Fino al 30 settembre 2013 è possibile ricorrere all'istituto della "remissione in bonis" (art. 2, D.L. n. 16/2012), che è una particolare forma di sanatoria volta ad evitare che mere dimenticanze relative a comunicazioni o, in generale, ad adempimenti formali non eseguiti tempestivamente, precludano al contribuente, in possesso dei requisiti sostanziali richiesti dalla norma, la possibilità di fruire di benefici fiscali o di regimi opzionali. Per poter regolarizzare la propria posizione, infatti, il contribuente deve effettuare la comunicazione o eseguire l’adempimento richiesto entro il termine di presentazione della prima dichiarazione dei redditi che scade successivamente al termine previsto per effettuare la comunicazione o eseguire l’adempimento. Il contribuente deve versare contestualmente, con modello F24, la sanzione di € 258 (non in compensazione). Tra le fattispecie sanabili vi sono: l'opzione per la tassazione per trasparenza, l'opzione per il consolidato fiscale, l'invio del modello Eas, l'opzione per l’Iva di gruppo, l'opzione per la determinazione dell’Irap in base al metodo da bilancio, l'opzione per la “Tonnage tax".


Fonte: Agenzia Entrate

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