La legge europea bis 2013, all'art. 7, prevede alcune modifiche alla disciplina dell'Ivafe, l'imposta sulle attività finanziarie detenute all'estero. Per l'anno d'imposta 2013, l'aliquota prevista per l'Ivafe è pari all'1,5 per mille del valore delle attività finanziarie detenute all'estero e coincide, così, con quella dell'imposta di bollo sulle attività finanziarie detenute in Italia. La principale differenza tra le due imposte riguarda invece il presupposto oggetto, che nel caso dell'Ivafe è più ampio. Con le novità apportate dalla Legge europea bis 2013, a partire dal 1° gennaio 2014, l'Ivafe non colpirà più i metalli preziosi allo stato grezzo o monetato e le valute estere ed il presupposto oggettivo di applicazione dell'Ivafe coinciderà con quello dell'imposta di bollo.


Fonte: Il Sole 24 Ore

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