Venditore e compratore ricevono un avviso di accertamento dell'imposta ipotecaria e catastale. Il venditore vuole fare ricorso. Il compratore, invece, vuole fare adesione. Chi ha potere di decidere?

L’accertamento con adesione delle imposte indirette può essere definito anche da uno solo dei coobbligati e può riguardare la definizione di questioni non di natura estimativa (circolare ministeriale 235/E del 1997, capitolo II, paragrafo 1.2). Un contribuente a cui è stato notificato un avviso di accertamento relativo all’imposta di registro, ipotecaria o catastale, ha la possibilità, prima di impugnare l'atto innanzi la Commissione tributaria provinciale, di formulare in carta libera istanza di accertamento con adesione. Al momento dell'eventuale perfezionamento della definizione, l'avviso di accertamento perde automaticamente efficacia (articolo 12 del Dlgs 218/1997), diventando inoppugnabile da parte degli altri obbligati, anche non aderenti.


Fonte: Agenzia Entrate

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