Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte (cfr Cassazione 5037/2010, 17142/2008 e, specificamente per l’Irap, 3682/2007, 1967/2012 e 3841/2012), il condono tributario attribuisce al contribuente un diritto potestativo di scelta tra il procedimento amministrativo di accertamento ordinario, con conseguente pretesa all’eventuale rimborso del tributo indebitamente pagato ed il procedimento amministrativo di accertamento straordinario di condono. L’opzione del contribuente per il condono preclude ad entrambi i soggetti del rapporto il ricorso al procedimento di accertamento ordinario e, quindi, anche ogni pretesa al rimborso da parte del contribuente, compreso il rimborso dell’Irap. In ogni caso, è soggetto passivo Irap chi si avvalga, nell’esercizio dell’attività di lavoro autonomo (o d’impresa anche minore), di una struttura organizzata in un complesso di fattori che per numero, importanza e valore economico siano suscettibili di creare un valore aggiunto rispetto alla mera attività intellettuale (o manuale) supportata dagli strumenti indispensabili e di corredo al suo know-how. Può essere escluso il presupposto di imposta solo quando il risultato economico trovi ragione esclusivamente nell’auto-organizzazione del professionista (ovvero prestatore autonomo) o, comunque, quando l’organizzazione da questi predisposta abbia incidenza marginale e non richieda necessità di coordinamento (cfr Cassazione 30753/2011).
 
Sentenza n. 21326 del 18 settembre 2013 (udienza 26 giugno 2013)
Cassazione civile, sezione V – Pres. Cappabianca Aurelio – Est. Ferro Massimo
Irap – Lavoratori autonomi e piccoli imprenditori – Autonoma organizzazione – Elementi organizzativi ulteriori rispetto al lavoro del professionista

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