La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 20256 del 4 settembre scorso, si è espressa sulla necessità di instaurare, in via preventiva, un dialogo tra contribuente e Amministrazione, confermando la validità di un avviso non preceduto dall’invio di un questionario – ex articolo 32, n. 4, Dpr 600/1973. Per la Cassazione, considerato che la legge, in tema di accertamento di imposte dirette, non ha previsto l’istituto del contraddittorio preventivo come momento necessario e indefettibile, il mancato invio del questionario non inficia la perfezione e la validità del procedimento di rettifica, che resta subordinato alla sola carenza dei presupposti di cui all’articolo 38 del Dpr 600/1973.

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