Gli studi di settore si fondano sul concetto di normalità economica, che è per sua natura dinamico e suscettibile di modifiche nel tempo. La necessità di tenere sempre aggiornata la fotografia della realtà economica fatta dagli studi richiede una revisione costante dello strumento, alla ricerca di quella flessibilità che consenta di avere sempre una stima dei ricavi /compensi corretta.
La necessità di aggiornare lo strumento deriva anche dalla circostanza che le elaborazioni fatte per le evoluzioni degli studi hanno solitamente, come base di partenza, i dati relativi ai due periodi di imposta precedenti, e lo studio evoluto resta solitamente in vigore per un triennio successivo. A ciò occorre aggiungere che gli anni di crisi economica che caratterizzano il periodo attuale hanno avuto i loro effetti anche nel mondo degli studi di settore, in quanto i risultati degli stessi sono il frutto di elaborazioni di dati raccolti in anni in cui il ciclo economico non era influenzato dalla crisi o ne era influenzato in misura diversa rispetto al periodo d'imposta oggetto di analisi. Per tale motivo, in analogia a come operato per i periodi d'imposta precedenti, è stato necessario introdurre alcuni correttivi in grado di "riequilibrare" la stima dei risultati derivanti dall'applicazione degli studi di settore per il periodo di imposta 2012, in modo da tenere conto delle mutate condizioni economiche.

Al riguardo, con il decreto ministeriale 23 maggio 2013, è stata approvata, in base all'articolo 8 del decreto legge n. 185/2008, la revisione congiunturale speciale degli studi di settore attraverso l'introduzione di quattro tipologie di correttivi:
modifica del funzionamento dell'indicatore di normalità economica "durata delle scorte"
correttivi specifici per la crisi
correttivi congiunturali di settore
correttivi congiunturali individuali.
I correttivi risultano, in via generale, analoghi - per costruzione e funzionamento - a quelli introdotti per gli studi applicabili al periodo di imposta 2011, ma, a differenza del 2011, le informazioni utili ai fini dell'applicazione dei correttivi per il periodo di imposta 2012 sono state eliminate dal quadro X, nel quale erano contenute negli anni precedenti, e inserite in un nuovo specifico quadro T - "Congiuntura economica".

In particolare, nella maggioranza degli studi, viene chiesto di indicare alcune voci di costo relative ai periodi di imposta 2010 e 2011 necessarie per l'applicazione del correttivo "congiunturale individuale", e negli studi dove risulta applicato l'indicatore di normalità economica della durata delle scorte viene chiesto di indicare i "Ricavi dichiarati ai fini della congruità relativi al periodo di imposta 2011" per la rimodulazione del predetto indicatore.

La fruizione dei correttivi "congiunturali di settore", viceversa, avviene indipendentemente dalla compilazione del quadro T e a condizione che il contribuente risulti non congruo. Ovviamente, i contribuenti che dovessero risultare congrui e normali senza l'applicazione dei correttivi in argomento potranno non compilare i quadri relativi a tali informazioni, trattandosi di dati già in possesso dell'Amministrazione finanziaria e senza alcun impatto sulla stima dello studio di settore.

Problematiche particolari si potrebbero registrare nel caso in cui il contribuente:
abbia avuto il periodo d'imposta di riferimento per l'applicazione del correttivo di durata diversa a dodici mesi (ad esempio, perché ha iniziato l'attività nel corso di tale anno e l'attività rappresenta una mera prosecuzione di attività svolta da altri soggetti)
non abbia presentato il modello degli studi di settore per il periodo d'imposta di riferimento per l'applicazione del correttivo (ad esempio, perché ha iniziato l'attività nel corso di tale anno e l'attività, diversamente dal caso precedente, non rappresenta una mera prosecuzione di attività svolta da altri soggetti)
non abbia dichiarato redditi di impresa o di lavoro autonomo nel periodo d'imposta preso a riferimento per il calcolo del correttivo (ad esempio, perché ha iniziato nel 2012 l'attività di impresa che costituisce mera prosecuzione di attività svolta da altri soggetti).
Con riferimento all'ipotesi sub 1., ai fini della corretta applicazione dei correttivi crisi, si dovrà effettuare il ragguaglio dei ricavi/costi dichiarati in tale periodo rispetto all'anno, considerato convenzionalmente pari a 365 giorni.
Ad esempio, un contribuente inizia la sua attività ricevendo in donazione un'azienda che produce "Confezione di abbigliamento in pelle e similpelle" in data 1 dicembre 2010, contabilizzando "altri costi per servizi" per un valore pari a 62.000 euro e sostenendo dei "costi per l'acquisto di materie prime" pari a 31.000 euro. Ai fini della compilazione del quadro T , nel modello studi di settore relativo al periodo d'imposta 2012 sarà necessario ragguagliare i relativi valori dell'anno 2010 al periodo di un anno, per cui avremo che:
gli "altri costi per servizi" risulteranno pari a 730.000 euro, derivanti dalla seguente operazione (62.000/31)*365
i "costi per l'acquisto delle merci" saranno pari a 365.000 euro, derivanti dalla seguente operazione (31.000/31)*365

nche con riferimento all'ipotesi sub 2. sarà necessario indicare negli appositi righi, presenti nel quadro T dei modelli studi di settore, i ricavi/costi relativi al periodo d'imposta interessato, eventualmente ragguagliando i valori all'anno. Vi è, però, una particolarità in quanto, non avendo compilato il modello studi di settore per uno o entrambi i periodi d'imposta considerati perché, ad esempio, il contribuente è stato interessato dalla causa di esclusione dell'inizio dell'attività, nella compilazione del quadro T bisognerà fare attenzione a riportare i valori seguendo le regole previste dagli studi di settore e non secondo le regole previste per la compilazione di Unico.
Si pensi anche al caso di un soggetto esercente attività d'impresa, che nell'anno 2010 ha applicato per l'ultima volta il regime dei minimi, previsto dai commi da 96 a 117 dell'articolo 1 della legge 244/2007. Nel compilare il quadro T, questi dovrà fare attenzione a fornire i dati perché non dovrà tenere conto degli effetti derivanti dal principio di cassa correlato al regime di vantaggio dei minimi. A tal fine, ad esempio, il valore delle esistenze iniziali e delle rimanenze finali, da indicare nel quadro T, dovrà essere determinato in relazione alle merci che erano effettivamente giacenti nel magazzino, anche se i relativi costi, sulla base delle disposizioni previste dal regime dei "minimi", erano stati dedotti integralmente nel periodo di imposta di acquisto.
Si supponga ancora che il contribuente che ha applicato il regime dei minimi nel 2010 per l'ultima volta abbia anche acquistato e pagato nell'anno stesso una partita di merce per 30.000 euro, che è stata successivamente venduta nel periodo d'imposta 2011, e abbia dedotto fiscalmente il relativo costo d'acquisto nel 2010, secondo le regole previste dal citato regime di vantaggio (per una disamina sulle problematiche della compilazione del modello studi di settore da parte dei soggetti che hanno cessato il regime dei minimi, si rinvia all'articolo precedente). In questo caso, il quadro T andrà compilato senza tenere conto degli effetti derivanti dal principio di cassa correlato al regime di vantaggio dei minimi, per cui bisognerà rielaborare i dati come se si fosse applicato il principio di competenza anche per l'anno 2010. Di conseguenza, il costo delle merci dovrà essere riportato per il 2010, sia tra le merci acquistate sia tra le rimanenze finali, e, per il periodo d'imposta 2011, dovrà essere riportato tra le esistenze iniziali.

Tenuto conto della possibile difficoltà che i contribuenti ex minimi potrebbero avere nel rielaborare i dati relativi ai periodi di applicazione di tale regime agevolativo, la circolare n. 30/2013 ha precisato che i soggetti ex minimi possono non compilare il citato quadro T precludendosi, di conseguenza, la possibilità di accesso ai correttivi crisi che necessitano di queste informazioni. In tali casi, possono essere fornite indicazioni in merito al comportamento adottato utilizzando la sezione relativa alle annotazioni di Gerico 2013.

Infine, riprendendo l'ipotesi sub 3., qualora il contribuente non abbia dichiarato redditi di impresa/lavoro autonomo nei periodi d'imposta presi a riferimento per il calcolo del correttivo, non potrà fruire dei correttivi crisi che, per poter essere applicati, necessitano della compilazione del quadro T con le informazioni relative agli anni precedenti, fruendo, viceversa, delle riduzioni eventualmente operate dagli altri "correttivi crisi" previsti dalla Nota tecnica e metodologica, approvata con il decreto ministeriale del 23 maggio 2013. In tal caso, il contribuente potrà, comunque, rappresentare la specifica situazione nella sezione "Note aggiuntive", predisposta all'interno del software Gerico 2013.


Fonte: Agenzia Entrate

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