Con la sentenza in rassegna (n. 16855/2013), la Cassazione si è pronunciata in merito alla disciplina intertemporale applicabile nella determinazione della percentuale di detrazione Iva operante con riferimento a fatture emesse in relazione alla cessione di diritti televisivi, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 74, comma 5, del Dpr n. 633 del 1972.

La richiamata disposizione, nel testo vigente sino al 31 dicembre 1997, prevedeva che “Per gli spettacoli e i giuochi, esclusi quelli indicati nel numero 7) dell'articolo 10, e per i trattenimenti pubblici effettuati dagli esercenti le suddette attività, l'imposta si applica sulla stessa base imponibile dell'imposta sugli spettacoli ed è riscossa con le stesse modalità stabilite per quest'ultima imposta. La detrazione di cui all'articolo 19 è forfetizzata in misura pari a due terzi dell'imposta relativa alle operazioni imponibili ai fini dell'imposta sugli spettacoli”.

A seguito della novella apportata dal Dlgs n. 313 del 1997 (in vigore dal 1° gennaio 1998), il testo della cennata disposizione era stato così modificato: “Per gli spettacoli e i giuochi, esclusi quelli indicati nei numeri 6) e 7) dell'articolo 10, e per i trattenimenti pubblici effettuati dalle imprese esercenti le suddette attività l'imposta si applica sulla stessa base imponibile dell'imposta sugli spettacoli ed è riscossa con le stesse modalità stabilite per quest'ultima imposta. La detrazione di cui all'articolo 19 è forfettizzata in misura pari al cinquanta per cento dell'imposta relativa alle operazioni imponibili ai fini dell'imposta sugli spettacoli. Se le suddette imprese effettuano anche prestazioni di sponsorizzazione, e cessioni o concessioni di diritti di ripresa televisiva e di trasmissione radiofonica, comunque connesse a quelle di spettacolo, applicano l'imposta sul valore aggiunto con le predette modalità, ma la detrazione è forfettizzata in misura pari a un decimo dell'imposta relativa alle operazioni stesse per le prestazioni di sponsorizzazione ed in misura pari ad un terzo per le cessioni o concessioni di diritti di ripresa televisiva e di trasmissione radiofonica”.

In sostanza, le cessioni di diritti televisivi, se effettuate entro il 31 dicembre 1997, davano diritto all’esercizio della detrazione Iva nella misura di due terzi, mentre, se effettuate a partire dall’1 gennaio 1998, davano diritto all’esercizio della detrazione Iva nella misura di un terzo.

Nella fattispecie sottoposta all’attenzione della Suprema corte, il 15 novembre 1997 si era svolta una partita di calcio i cui diritti televisivi erano stati ceduti dalla Figc alla Rai, emettendo regolare fattura in data 9 dicembre 1997 e incassando il pagamento della stessa il 21 gennaio 1998.
La Siae, nel liquidare i tributi dovuti, aveva riconosciuto una detrazione Iva forfettaria pari a un terzo, ai sensi della novella legislativa, e la Figc, dopo aver provveduto al versamento delle imposte, aveva fatto istanza di rimborso e, quindi, impugnato il silenzio rifiuto, reputando applicabile la misura di detrazione in vigore sino al 31 dicembre 1997 e pari a due terzi.

In tale stato di cose, la Suprema corte, dopo aver sottolineato che la disciplina intertemporale applicabile alla fattispecie andava individuata con esclusivo riferimento al momento di effettuazione dell’operazione, ha affermato il principio secondo il quale per le operazioni in esame, in mancanza di una disciplina specifica, si deve fare riferimento ai principi generali dettati in materia di prestazioni di servizi.

Secondo la Corte, infatti, il contratto in esame è senza dubbio riconducibile allo schema contrattuale atipico del contratto di licenza, col quale una parte (il licenziante) cede in licenza uno o più diritti di cui è titolare a un’altra parte (il licenziatario, nel caso di specie l’emittente televisiva), che si impegna ad utilizzarli, dietro corrispettivo, secondo termini e modalità stabiliti nel contratto. Schema contrattuale che, in base a quanto disposto dall’articolo 3, comma 2, n. 2, del Dpr n. 633 del 1972, ai fini Iva integra una prestazione di servizi (ai sensi della disposizione da ultimo richiamata, infatti, costituiscono prestazioni di servizi le cessioni, concessioni, licenze e simili relative a diritti d’autore… nonché le cessioni, concessioni, licenze e simili relative a diritti o beni similari ai precedenti).
Le operazioni in esame, pertanto, in applicazione della regola stabilita in via generale per le prestazioni di servizi, si devono considerare effettuate all’atto del pagamento del corrispettivo, ovvero al momento precedente in cui sia stata eventualmente emessa la fattura, nei limiti dell’importo fatturato (articolo 6, comma 4, del Dpr n. 633 del 1972). Ed è proprio con riferimento al momento di effettuazione dell’operazione che va individuata la normativa vigente al fine di determinare la percentuale di detrazione Iva applicabile alla fattispecie.


Fonte: Agenzia Entrate

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