Un contribuente può ravvedersi entro un anno dalla scadenza dei termini per la presentazione della dichiarazione dei redditi. Che succede se nel frattempo gli viene notificata una comunicazione di irregolarità?

L’amministrazione finanziaria procede annualmente al controllo automatizzato delle dichiarazioni presentate dai contribuenti, provvedendo a correggere gli eventuali errori commessi nella determinazione degli imponibili e delle imposte ed a verificare la congruità e la tempestività dei versamenti (articoli 36-bis del Dpr 600/1973 e 54-bis del Dpr 633/1972). Il ravvedimento operoso consente a un contribuente di sanare omissioni e irregolarità tributarie, usufruendo della riduzione ad un ottavo delle sanzioni (3,75%) se la regolarizzazione avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione (articolo 13, comma 1, lettera b, del Dlgs. 472/1997). La legge subordina tale beneficio alla condizione che “la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza”. Conseguentemente, la conoscenza formale da parte del contribuente della comunicazione degli esiti del controllo automatizzato (il cosiddetto avviso bonario), gli preclude la possibilità di avvalersi dell’istituto del ravvedimento operoso con riferimento alle irregolarità riscontrabili con il medesimo controllo (Circolare 18/E del 2011).


Fonte: Agenzia Entrate

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