Di recente è stata emanata dalla Commissione Europea la proposta di aggiornamento della IV direttiva contabile contenente, fra le altre cose, una serie di semplificazioni in tema di bilancio, sia per le piccole imprese, sia per le cc.dd microentità. L’art. 3 della bozza definisce piccole imprese quelle realtà che, alla data di chiusura del bilancio, non superano i limiti numerici di due dei tre seguenti criteri: a) totale dello stato patrimoniale: euro 4.000.000; b) importo netto del volume d'affari: euro 8.000.000; c) numero medio dei dipendenti occupati durante l'esercizio: 50. In ogni caso, tali parametri possono essere elevati purché le soglie comunque non superino euro 6.000.000 per il totale dello stato patrimoniale ed euro  12.000.000 per l'importo netto del volume di affari.  A latere, nella proposta di direttiva, l’ipotetico allineamento delle (minori) soglie dimensionali per qualificare l’impresa come piccola, rispetto quelle previste per la redazione del bilancio abbreviato, potrebbe creare significative ripercussioni sul piano operativo. Ciò in quanto il controllo contabile obbligatorio  risulterebbe ancorato soltanto ai parametri dimensionali  del bilancio abbreviato, a nulla valendo il riferimento ai limiti del capitale sociale. Va precisato, tuttavia, che l’art 31 della direttiva conferisce al legislatore nazionale un certo margine di discrezionalità sul tema.
La bozza, invece, qualifica microimprese quelle realtà che, alla data di chiusura del bilancio, non eccedano due dei tre criteri seguenti: a) totale dello stato patrimoniale: euro 350.000; b) importo netto del volume d'affari: euro 700.000; c) numero medio dei dipendenti occupati durante l'esercizio: 10. Per queste ultime aziende, in particolare, la proposta di direttiva dedica una specifica sezione finalizzata, da un lato, a consentire l’esonero dalla rappresentazione in bilancio di una serie di informazioni (previste invece per le piccole aziende), dall’altro a eliminare taluni adempimenti. L’intento così è quello di alleggerire gli oneri connessi alla gestione di un sistema informativo spesso eccessivamente complesso. Fra tali semplificazioni, la bozza oltre a confermare la disapplicazione dall'obbligo di presentare le voci "ratei e risconti attivi" e "ratei e risconti passivi"; dal redigere l’allegato al bilancio; dal preparare la relazione sulla gestione, prevede altresì la non pubblicazione del bilancio annuale, purché le informazioni sullo stato patrimoniale siano debitamente depositate presso almeno un'autorità competente e i dati siano trasmessi al registro delle imprese. Per una lettura completa del contenuto della proposta di aggiornamento della IV direttiva contabile, attualmente in fase di discussione, si rinvia al documento n. 8328/13 del Consiglio Europeo.

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